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LEGGE 26 gennaio 1980, n. 16

Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1994)
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Testo in vigore dal: 12-2-1980
al: 3-5-1985
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  cittadini  italiani,  gli  enti  e le societa' italiane titolari
direttamente  o  indirettamente, in parte o nella totalita', di beni,
diritti e interessi perduti in territori gia soggetti alla sovranita'
italiana,  ad  eccezione  della  zona  B dell'ex territorio libero di
Trieste,  o  all'estero,  a  seguito  di confische o di provvedimenti
limitativi  od  impeditivi  della  proprieta' comunque adottati dalle
autorita'  straniere  esercenti  la  sovranita'  su  quei  territori,
potranno  percepire  gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi
compresi  quelli  provenienti  da  accordi internazionali, e relative
integrazioni   detratte   le  eventuali  anticipazioni  o  indennizzi
parziali percepiti.
  Tali  indennizzi  saranno  corrisposti  fino all'ammontare di venti
milioni  interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale
cifra  la  somma  eccedente  sara' corrisposta per il 50 per cento in
contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.
  La  presente  legge  non  si  applica ai cittadini, enti e societa'
italiane  che  abbiano  ricevuto  sotto  qualsiasi forma l'indennizzo
totale dei beni perduti.