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LEGGE 26 gennaio 1980, n. 16

Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1994)
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Testo in vigore dal:  25-2-1994
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.
Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sarà corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.
La presente legge non si applica ai cittadini, enti e società italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 aprile 1985, n. 135 ha disposto (con l'art. 1) che "Per i beni indennizzabili previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali."