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LEGGE 26 gennaio 1980, n. 16

Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1994)
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Testo in vigore dal: 25-2-1994
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  cittadini  italiani,  gli  enti  e le societa' italiane titolari
direttamente  o  indirettamente, in parte o nella totalita', di beni,
diritti   e   interessi  perduti  in  territori  gia'  soggetti  alla
sovranita'  italiana,  esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6
marzo  1968,  n.  193,  o  all'estero,  a  seguito  di confische o di
provvedimenti  limitativi  od  impeditivi  della  proprieta' comunque
adottati  dalle  autorita'  straniere esercenti la sovranita' su quei
territori,  potranno  percepire  gli  indennizzi loro dovuti per tali
perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e
relative  integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi
parziali percepiti.
  Tali  indennizzi  saranno  corrisposti  fino all'ammontare di venti
milioni  interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale
cifra  la  somma  eccedente  sara' corrisposta per il 50 per cento in
contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.
  La  presente  legge  non  si  applica ai cittadini, enti e societa'
italiane  che  abbiano  ricevuto  sotto  qualsiasi forma l'indennizzo
totale dei beni perduti. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  5 aprile 1985, n. 135 ha disposto (con l'art. 1) che "Per i
beni  indennizzabili  previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio
1980,  n.  16,  come  modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile
1985,  n.  135,  debbono  intendersi  sia quelli materiali che quelli
immateriali."