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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1978, n. 1133

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 9-2-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' di Palermo, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Palermo  e  convalidati dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Palermo, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Art.  147 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina
e  chirurgia  e'  aggiunta la scuola di specializzazione in patologia
generale.
  Il  primo  comma dello stesso art. 147 e' abrogato e sostituito con
il seguente:

  Presso  la  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  sono istituite le
seguenti  scuole  di  specializzazione  che  conferiscono  diplomi di
"specialisti  nelle  discipline  professionali medico-chirurgiche" ai
sensi dell'art. 178 del testo unico 3 agosto 1933, n. 1592.
  Gli  articoli  149,  156,  157, relativi alle norme generali per le
scuole  di  specializzazione in medicina e chirurgia sono soppressi e
sostituiti dai seguenti:
  Art.  149. - La direzione della scuola e' affidata al professore di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
  Art.  156.  -  A  queste  scuole  di  specializzazione sono ammessi
soltanto laureati in medicina e chirurgia.
  Il  diploma  sara' rilasciato soltanto a coloro che siano abilitati
all'esercizio della professione medico-chirurgica.
  Non  e'  consentita l'iscrizione contemporanea a piu' di una scuola
di specializzazione.
  La  domanda  di  ammissione  alla  scuola  va  diretta  al  rettore
dell'Universita'  corredata  dal  diploma  di  maturita'  classica  o
scientifica,   di   diploma   di  laurea  originale,  della  carriera
scolastica  e  degli  altri  titoli  che l'aspirante ritenga di dover
presentare. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
  Ogni  commissione  esaminatrice  e'  costituita dal direttore della
scuola   di  specializzazione  che  la  presiede,  da  un  professore
ufficiale  della  stessa  materia  o di materia affine e da un libero
docente  in  una  materia  compresa  nel piano di studio della scuola
stessa.
  La commissione e' nominata, su proposta del direttore della scuola,
dal consiglio di facolta' di medicina e chirurgia.
  La graduatoria deve essere approvata dal consiglio di facolta'.
  Art. 157. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
  Dopo l'art. 196, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
patologia generale.

          Scuola di specializzazione in patologia-generale

  Art.  197. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha
sede  presso  l'istituto  di  patologia  generale  della  facolta' di
medicina e chirurgia. Il corso di studi ha la durata di quattro anni,
suddiviso in due bienni.
  La  durata  complessiva  del  corso di studi non e' suscettibile di
abbreviazione.  La  frequenza alla scuola e' obbligatoria Gli allievi
che  non  conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere
ammessi a sostenere le singole prove di esame.
  Art.  198.  -  Alla  scuola  di  specializzazione vengono ammessi i
laureati in medicina e chirurgia, ai quali dopo aver superato l'esame
finale,  sara'  rilasciato  il  diploma  di  specialista in patologia
generale.
  Art.  199.  -  Alla  scuola  vengono  ammessi  anche  i laureati in
medicina  veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in
farmacia,  in  chimica e tecnologie farmaceutiche, ai quali dopo aver
superato  l'esame  finale, sara' rilasciato il diploma di specialista
in patologia generale con indirizzo tecnico.
  Art.  200.  - L'ammissione al corso di specializzazione avviene per
titoli  ed  esami.  Le  iscrizioni sono fissate in cinque per anno di
corso (totale venti iscritti per l'intero corso).
  Art. 201. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

                      1° BIENNIO (Propedeutico)

    1° Anno:
      istituzioni di patologia generale;
      patologia delle infezioni;
      epidemiologia e patologia ambientale;
      immunologia;
      parassitologia e diagnostica parassitologica.
    2° Anno:
      radiobiologia e patologia da radiazioni;
      oncologia generale;
      immunologia ed analisi immunologiche;
      immunopatologia;
      analisi chimico-cliniche;
      fisiopatologia   generale   1°  corso  (metabolismo  e  sistema
endocrino).

                             2° BIENNIO
 (Conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale)

    3° Anno:
      diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
      diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
      fisiopatologia  generale  2°  corso  (termoregolazione, sistema
cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).
    4° Anno:
      diagnostica oncologica;
      diagnostica istopatologica;
      diagnostica ultrastrutturale;
      fisiopatologia  generale  3°  corso  (fegato, sistema digerente
renale, respiratorio).
                             2° BIENNIO
(Conseguimento  per  il  diploma di specialista in patologia generale
                       con indirizzo tecnico)

    3° Anno:
      tecniche di batteriologia;
      tecniche di virologia;
      tecniche di citologia e citogenetica.
    4° Anno:
      statistica e biometria;
      culture in vitro: aspetti biologici ed applicativi;
      tecniche ematologiche;
      tecniche istologiche ed ultrastrutturali.
  Art.  202.  - La direzione della scuola e' affidata a un professore
di  ruolo  o  fuori  ruolo  di  patologia  generale della facolta' di
medicina e chirurgia o, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori
ruolo di materia affine.
  Art.   203.   -  Il  direttore  puo'  stabilire,  per  un  proficuo
conseguimento   dei   fini  della  scuola,  che  siano  tenuti  corsi
complementari  e  conferenze  su  materie  ed  argomenti  che abbiano
attinenza  o  affinita'  con  gli insegnamenti impartiti nella scuola
stessa.
  Art. 204. - Per conseguire il relativo diploma di specializzazione,
al  termine  del corso quadriennale. Oltre ad aver superato tutti gli
esami delle singole materie, e' obbligatorio sostenere l'esame finale
su   una   dissertazione   scritta   preferibilmente   di   carattere
sperimentale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 luglio 1978

                               PERTINI

                                                               PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1980
  Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 109