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DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 625

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1980, n. 15 (in G.U. 07/02/1980, n.37).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
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Testo in vigore dal:  18-12-1979 al: 7-2-1980
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1


Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.
Quando la circostanza aggravante prevista dal primo comma concorre con una o più circostanze attenuanti, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 69 del codice penale, nemmeno rispetto ad altre eventuali circostanze aggravanti, e la diminuzione di pena si opera sulla pena conseguente all'applicazione delle circostanze aggravanti.