stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. 1116

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 935, concernente l'istituzione di un istituto tecnico statale ad ordinamento speciale presso la Società umanitaria, in Milano.

nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-12-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduta  la  legge  15  giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della
istruzione media tecnica;
  Veduto  il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Veduto  l'art.  9  del  regio  decreto  21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n.   419,   relativo   alla   sperimentazione  e  ricerca  educativa,
aggiornamento  culturale  e  professionale e istituzione dei relativi
istituti;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n.
935,  istitutivo  presso  la  Societa'  umanitaria,  in Milano, di un
istituto tecnico statale ad ordinamento speciale;
  Veduta  la  deliberazione  in  data 24 settembre 1975, con la quale
l'amministrazione  provinciale  di Milano assume a proprio carico gli
obblighi  previsti dall'art. 144, lettera e), n. 3, del regio decreto
3  marzo  1934,  n.  383,  per il funzionamento dell'istituto tecnico
statale  a  ordinamento  speciale  sopra  menzionato, precedentemente
gravanti sulla Societa' umanitaria della sede medesima;
  Veduta  la  deliberazione  in data 2 dicembre 1975, con la quale la
Societa'  umanitaria  accetta  il  trasferimento degli oneri suddetti
all'amministrazione provinciale di Milano;
  Considerato  che  i  risultati  della sperimentazione attuata nelle
classi  del biennio del predetto istituto postulano, anche sulla base
delle indicazioni fornite dal comitato scientifico-didattico previste
dall'art.  7  del  citato decreto del Presidente della Repubblica, la
necessita'  del  proseguimento  dell'attivita'  sperimentale in corsi
triennali successivi al biennio in parola;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con quelli dell'interno e del tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  decreto  presidenziale 2 agosto 1974, n. 935, istitutivo presso
la  Societa' umanitaria, in Milano, di un istituto tecnico statale ad
ordinamento  speciale,  e' cosi' modificato con effetto dal 1 ottobre
1976:
    Nell'art.  2,  il  primo  e  secondo  comma sono sostituiti con i
seguenti:
    "Nell'istituto  tecnico statale ad ordinamento speciale istituito
in  Milano  presso  la  Societa'  umanitaria  vengono svolti corsi di
durata quinquennale, articolati in un biennio ed un triennio.
    A  partire  dal  secondo,  terzo  e  quarto  anno, per coloro che
aspirano  a  titoli  di  specifico  carattere  professionale, possono
essere organizzati di intesa con gli enti locali e con gli altri enti
di  diritto  pubblico  idonei  allo  scopo,  appositi corsi di durata
diversa  in  funzione  della  natura  delle professioni verso cui gli
allievi sono orientati".
  L'art. 3 e' soppresso e sostituito con il seguente:
  "Le  materie  e gli orari di insegnamento relativi al triennio sono
quelli stabiliti nella tabella allegata al presente decreto.
  Eventuali variazioni ai suddetti orari e programmi nonche' a quelli
stabiliti  con  il  decreto  del Presidente della Repubblica 2 agosto
1974,  n. 935, verranno determinate con apposito decreto del Ministro
della  pubblica  istruzione  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419".
  L'art. 4 e' soppresso e sostituito con il seguente:
  "Alla  frequenza della terza classe sono ammessi gli allievi che al
termine  del  secondo anno abbiano conseguito un attestato rilasciato
dall'istituto in parola, su conforme giudizio del consiglio di classe
espresso   in   relazione   al   curricolo   seguito  e  al  profitto
dell'allievo.
  Agli  allievi  che  non  abbiano  conseguito  l'attestato di cui al
precedente  comma,  puo'  essere  ugualmente  consentita la frequenza
della  terza classe, purche' abbiano seguito le attivita' integrative
necessarie  sia  al  conseguimento dell'attestato in parola, sia alla
proficua frequenza della classe stessa.
  L'ammissione  alla  frequenza delle classi quarta e quinta avverra'
nei  successivi  anni  con  le medesime formalita' previste nei commi
precedenti.
  Il  comitato  scientifico-didattico  di  cui all'art. 7 del decreto
presidenziale  2  agosto  1974,  n.  935,  potra' stabilire modalita'
particolari  per il recupero degli allievi riprovati e decidere circa
le   prove   a   cui   dovranno   essere   sottoposti  gli  aspiranti
all'iscrizione  alle classi del biennio provenienti da altri istituti
secondari,  nonche' di coloro i quali, dopo aver interrotto gli studi
presso l'istituto, intendano proseguirli".
  Dopo l'art. 4 e' inserito il seguente articolo:
  Art.  4-bis.  -  "Gli  allievi dell'istituto possono essere ammessi
alla  frequenza  delle  corrispondenti  classi  di  altri istituti di
istruzione  secondaria di secondo grado, sostenendo esami integrativi
per gli insegnamenti che non risultano ad essi affini od equivalenti,
secondo  il  giudizio del consiglio di classe dell'istituto presso il
quale l'alunno intende iscriversi.
  Tale  giudizio verra' formulato, sentito il parere del consiglio di
classe della scuola di provenienza.
  Per  la  preparazione  a  tale  esame, l'istituto presta la propria
collaborazione.
  Gli  alunni  che  completano  l'intero  corso  quinquennale possono
sostenere  esami  di maturita', relativamente all'indirizzo formativo
seguito,  in  conformita'  delle  disposizioni  che  verranno  a tale
proposito emanate con apposita ordinanza ministeriale".
  L'art. 7 e' cosi' modificato:
  "E'  costituito  presso  l'istituto  tecnico  di  cui all'art. 1 un
comitato scientifico-didattico del quale fanno parte:
    un professore universitario ordinario con funzioni di presidente;
    un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione;
    il provveditore agli studi o un suo rappresentante;
    un rappresentante dell'ente regione;
    un rappresentante dell'amministrazione provinciale;
    un rappresentante della Societa' umanitaria;
    il capo di istituto;
    due  rappresentanti  dei docenti del biennio e un rappresentante,
per ciascun indirizzo, dei docenti del triennio;
    un rappresentante dei genitori;
    un  rappresentante  degli  alunni avente eta' non inferiore ai 16
anni.
  I  membri  del  comitato scientifico-didattico durano in carica tre
anni,  ad  eccezione dei rappresentanti dei docenti, delle famiglie e
degli alunni che verranno eletti annualmente.
    L'elezione  dei  rappresentanti  delle famiglie e degli alunni e'
valida solo se abbia partecipato ad essa almeno la meta' degli aventi
titolo;  nel caso che non sia raggiunto tale quorum, i rappresentanti
stessi sono cooptati dagli altri componenti il comitato.
    Tutti  i  componenti  il  comitato  sono nominati con decreto del
Ministro della pubblica istruzione.
    Detto    comitato    ha    compiti   di   studio   dei   problemi
pedagogico-didattici    inerenti    all'istituto,   di   orientamento
dell'azione  didattica  e  di  verifica  della  stessa;  il comitato,
avvalendosi  della  collaborazione degli altri organi dell'istituto e
di  gruppi  di lavoro, propone annualmente al collegio dei docenti il
programma  di  attivita'  della  scuola,  le particolari modalita' di
attuazione  di esse anche in relazione alle esigenze del reclutamento
e dell'aggiornamento del personale insegnante.
    Per  lo  svolgimento  di tale attivita', il comitato in parola si
riunisce  ogni  qual  volta  lo  richiedano il presidente o almeno un
terzo dei suoi componenti.
    Il  presidente del comitato riferisce semestralmente al Ministero
sull'attivita' svolta e su quella prevista".
  L'art. 8 e' soppresso e sostituito con il seguente:
  "Al   reclutamento   del  personale  direttivo,  insegnante  e  non
insegnante  di  ruolo  e  non  di ruolo dell'istituto, si provvede in
conformita' delle norme vigenti".
  L'art. 10 e' modificato ed integrato con il seguente:
  "I  corsi  completi,  i  posti  di ruolo, e quelli da conferire per
incarico  relativamente  al  triennio,  sono  indicati  nella tabella
allegata  al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della
Repubblica,  dal  Ministro  della pubblica istruzione e da quello del
tesoro".
  Nell'art. 12, il secondo comma e' integrato con il seguente:
  "Il  contributo  annuo  a  carico  dello  Stato per il mantenimento
dell'istituto  di  cui  all'art.  1  relativamente  al  triennio,  e'
stabilito nella misura di L. 238.000.000 e gravera' sui capitoli 2401
e  2481  per  l'esercizio  1976  e  sui corrispondenti capitoli per i
futuri esercizi.