DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1979, n. 494

Provvidenze ed agevolazioni contributive e fiscali per le popolazioni dei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio colpite dal terremoto del 19 settembre 1979.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 dicembre 1979, n. 623 (in G.U. 15/12/1979, n.341).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/1979)
Testo in vigore dal: 16-12-1979
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
erogazione  di  un  contributo  speciale  alle  regioni  maggiormente
colpite  dal terremoto del 19 settembre 1979 per far fronte alle piu'
pressanti  esigenze  delle  popolazioni, prevedendo, altresi', alcune
agevolazioni contributive e fiscali in favore delle stesse;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con   i  Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per gli interventi urgenti nelle zone danneggiate dal terremoto del
19 settembre 1979 e' assegnato alle regioni Umbria, Marche e Lazio un
contributo  speciale  rispettivamente  di lire ((18.000 milioni)) per
l'Umbria,  ((2.200 milioni)) per le Marche e ((3.000 milioni)) per il
Lazio.
  Con  le  somme  anzidette  le  indicate regioni provvedono, anche a
mezzo  di  delega  agli  enti  locali,  alle  occorrenti dotazioni di
alloggi  per i senza tetto e agli interventi piu' urgenti nel settore
agricolo,  di  cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, con particolare
riguardo   alla  installazione  di  strutture  per  il  ricovero  del
bestiame.
  La  complessiva  somma  di  lire 13.300 milioni, di cui al presente
articolo,  sara'  iscritta  nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  14  dicembre  1979, n.623 ha disposto (con l'art. 1) che al
presente  articolo  "nel  secondo  comma, le parole: "13.300 milioni"
sono sostituite con le altre: "23.200 milioni"."