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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. 468

Dichiarazione di pubblica utilità di immobili da espropriare dalla Marina militare in comune di Lampedusa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  10-10-1979 al: 31-12-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 13 della legge organica 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Vista la legge 27 giugno 1974, n. 247, che estende alle espropriazioni per opere e interventi dello Stato e degli enti pubblici le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla determinazione delle indennità di esproprio;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1 sulla esecuzione di opere pubbliche;

Sulla

proposta del Ministro della difesa; Decreta:

Art. 1


Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla Difesa, già costruite dalla Marina militare nel comune di Lampedusa (Agrigento) località Ponente sono dichiarati di pubblica utilità.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.