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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1979, n. 421

Coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
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Testo in vigore dal:  16-9-1979 al: 16-5-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17-bis del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, il quale stabilisce che entro il 30 giugno 1979 sarà provveduto a coordinare le disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni e i relativi bilanci con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335;
Sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1


Le province, i comuni capoluogo e quelli con popolazione superiore a ventimila abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si elabora il bilancio, hanno l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza, che copra un periodo da tre a cinque anni in relazione a quanto previsto per il bilancio della regione di appartenenza. Detto bilancio viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio di previsione.
La classificazione funzionale della spesa deve consentire una analisi per programmi e, ove siano specificati, per progetti.
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli del bilancio di previsione annuale di competenza.
Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento ed individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento per ciascuno degli anni considerati.