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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1084

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 10-7-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato con regio
decreto  1  ottobre  1936,  n. 1923 e modificato con regio decreto 20
aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Messina  e  convalidati dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Messina, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Dopo  l'art. 88, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chimica
e   tecnologia   della   catalisi,  presso  la  facolta'  di  scienze
matematiche, fisiche e naturali.

  Scuola di specializzazione in chimica e tecnologia della catalisi
  Art.  89.  -  Presso  la facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali,  e'  istituita  una  scuola biennale di specializzazione in
chimica e tecnologia della catalisi.
  La  scuola  ha  sede presso l'istituto di chimica industriale ed e'
retta secondo le norme generali dello statuto relative alle scuole di
specializzazione  dell'Universita'  di Messina e secondo le norme del
seguente ordinamento.
  Art. 90. - Scopo della scuola e' quello di fornire agli iscritti le
cognizioni   scientifiche   e   tecniche   necessarie   per  svolgere
l'attivita'   di   chimico   nel  campo  della  catalisi,  delle  sue
applicazioni  industriali  e  di  una  razionale  utilizzazione delle
risorse.
  Art.  91.  - Alla scuola possono iscriversi laureati in chimica, in
chimica industriale, in ingegneria chimica e in fisica.
  Il  numero  massimo  degli  iscritti alla scuola viene stabilito di
anno in anno dal consiglio della stessa ed approvato dal consiglio di
facolta'.
  Art.  92.  -  Il  direttore  della scuola e' nominato dal consiglio
della  facolta'  di  scienze  per  un anno ed e' riconfermabile. Egli
presiede  il  consiglio  della scuola, costituito da tutti i docenti,
vigila   sul   buon  funzionamento  di  essa  ed  e'  tenuto  a  dare
comunicazione  al preside della facolta' di scienze di tutti gli atti
e le deliberazioni del consiglio da lui presieduto.
  Art.  93. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola ed integrati da
esercitazioni pratiche sono i seguenti:
    1° Anno:
      1) principi di catalisi eterogenea I (teoria generale);
      2) principi di catalisi omogenea;
      3) cinetica chimica applicata;
      4) processi catalitici industriali I;
      5) chimica e chimica fisica dello stato solido;
      6) metodi sperimentali in catalisi.
    2° Anno:
      1) principi di catalisi eterogenea II (meccanismi di reazione);
      2) teoria e tecnica del reattore catalitico;
      3) processi catalitici industriali II;
      4) catalisi enzimatica;
      5) elettrocatalisi;
      6) catalisi e chimica dell'ambiente;
      7) catalisi applicata ai problemi energetici.
  Art.  94.  - I docenti dei singoli insegnamenti sono proposti, anno
per  anno,  dal consiglio di facolta' su proposta del consiglio della
scuola.
  Art.  95.  -  Per  il  conseguimento  del  titolo di specialista e'
obbligatoria  la  frequenza alle lezioni, esercitazioni, conferenze e
colloqui  tenuti  espressamente  per il corso in oggetto. E' altresi'
obbligatorio  un periodo di internato, della durata di otto mesi, che
potra'  essere  svolto  presso  gli istituti nei quali si tengono gli
insegnamenti  di cui all'art. 93 o, previa approvazione del consiglio
della scuola, presso altri istituti o laboratori o centri di ricerca.
  Art.  96.  -  Gli  esami  di  profitto  sul  programma  di  ciascun
insegnamento  vengono sostenuti al termine dell'anno di frequenza. Al
termine  del  secondo  anno  viene  sostenuto l'esame di diploma, che
consiste  nella  discussione di una dissertazione scritta, svolta dal
candidato  su  un  argomento da lui scelto ed approvato dal direttore
della  scuola,  di  fronte  alla  commissione di diploma costituita a
norma dello statuto dell'Universita'.
  Art.  97.  -  Le  tasse  e  soprattasse  da  pagarsi da parte degli
iscritti alla scuola sono le seguenti:

tassa di ammissione (all'atto della domanda). . . . . . . . L. 10.000
tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
tassa di iscrizione (in 4 rate) . . . . . . . . . . . . . . L. 45.000
soprattassa di esame (in 2 rate) . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
contributo di laboratorio (in 3 rate) . . . . . . . . . . . L. 90.000
libretto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000
soprattassa esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
tassa di ripetizione esami . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000
tassa ripetizione esami diploma. . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000
tassa fuori corso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000
contributo pergamena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000
tassa diploma (all'erario) . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000

  Il  consiglio di amministrazione, uditi il consiglio della facolta'
di scienze ed il senato accademico, fissera' d'anno in anno:
    a)  quale  quota  delle  tasse,  sopratasse e dei contributi deve
essere versata alla scuola per il suo funzionamento;
    b)   quali  emolumenti  debbono  essere  corrisposti  ai  singoli
insegnanti  per  i  corsi  di lezione, per le esercitazioni e per gli
esami.
  Art. 98. - Al finanziamento della scuola viene provveduto oltre che
con  gli  introiti  di  cui  all'articolo  precedente,  con eventuali
contributi  dei  Ministeri  ed assessorati regionali interessati o di
altri enti o istituzioni, pubblici o privati, che intendano cooperare
al raggiungimento dei fini che la scuola si propone.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978

                               PERTINI

                                                               PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 giugno 1979
  Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 328