stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. 1080

Modificazioni allo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 6-7-1979
al: 5-6-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  del  libero  Istituto  superiore di medicina e
chirurgia  dell'Aquila,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  25  giugno  1969,  n.  425  e  modificato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  agosto  1970,  n. 800, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche del libero Istituto anzidetto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero
Istituto  superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati
dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla  proposta  del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro;

                              Decreta:

  Lo  statuto  del  libero Istituto superiore di medicina e chirurgia
dell'Aquila,  approvato  e modificato con i decreti sopraindicati, e'
ulteriormente modificato come appresso:

  Nel  titolo  del  capo  VI  e  negli  articoli  22  e 24 la dizione
"personale  amministrativo  ed  ausiliario"  muta  in  "personale  di
amministrazione, ausiliario e tecnico".
  Sono  abrogati,  con  il conseguente spostamento della numerazione,
gli  articoli  34,  35  e 36; l'art. 37, con numerazione cambiata, e'
inserito dopo gli articoli relativi alle scuole di specializzazione.
  La  tabella  C, allegata allo statuto, e' abrogata e sostituita con
la seguente:

                                                            TABELLA C

---->   Parte di provvedimento in formato grafico   <----

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
  nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 12 settembre 1978

                               PERTINI

                                                    PEDINI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1979
  Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 102