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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1062

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 2-6-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  L'art. 158, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in
medicina  e  chirurgia,  e'  modificato  nel  senso  che la scuola di
specializzazione  in  clinica dermosifilopatica muta la denominazione
in   quella   di   scuola   di  specializzazione  in  dermatologia  e
venereologia.
  Gli articoli 184 e 185, relativi alla scuola di specializzazione in
clinica  dermosifilopatica,  che  muta  la denominazione in quella di
scuola  di  specializzazione  in  dermatologia  e  venereologia, sono
soppressi e sostituiti dai seguenti:

  Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia
  Art.  184.  - Il corso degli studi della scuola di specializzazione
in dermatologia e venereologia ha la durata di tre anni. Sono ammessi
i laureati in medicina e chirurgia.
  Il  numero  massimo  complessivo  degli  iscritti alla scuola e' di
venti   per   ogni   anno   di  corso,  per  un  totale  di  sessanta
specializzandi.
  L'ammissione e' subordinata all'esito di un concorso, per titoli ed
esami, e non saranno acconsentite abbreviazioni.
  E'  richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma
di  abilitazione all'esercizio professionale rilasciato all'autorita'
competente.
  La  scuola  di  specializzazione  in dermatologia e venereologia ha
sede presso l'istituto di clinica dermatologica.
  Art. 185. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
    1° Anno:
      1) anatomia e istologia normale della cute;
      2) fisiologia della cute e degli annessi;
      3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
      4) microbiologia e parassitologia applicate;
      5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
      6) semeiotica dermatologica e venereologica.
    2° Anno:
      1) patologia delle malattie cutanee;
      2) patologia delle infezioni veneree;
      3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
      4) immunopatologia cutanea;
      5) dermatologia allergologica e professionale;
      6) angiologia;
      7) sessuologia.
    3° Anno:
      1) clinica delle malattie cutanee;
      2) clinica delle infezioni veneree;
      3) dermatologia pediatrica;
      4) farmacologia e terapia;
      5) fisioterapia dermatologica;
      6) cosmetologia;
      7) chirurgia plastica riparatrice;
      8)  igiene  e  profilassi  delle  malattie  cutanee e veneree e
relativa legislazione.
  Il  corso  delle lezioni dovra' essere impartito mediante almeno 50
lezioni  annuali,  comprensive  delle  varie  materie  e la frequenza
giornaliera  degli  iscritti  non  dovra' essere inferiore alle 4 ore
effettive per tutta la durata dell'anno accademico.
  Gli  specializzandi  avranno  percio'  obblighi  di  internato onde
seguire  i  corsi  di lezioni e svolgere contemporaneamente attivita'
pratica nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.
  Gli esami di profitto verranno dati in tre gruppi e in tre sessioni
distinte,  ogni  gruppo  comprendente  le  materie di ciascun anno di
corso.
  L'esame  di  diploma consistera' nella esposizione e discussione di
un  argomento  della  disciplina  su un tema dato al candidato 24 ore
prima della prova.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978

                               PERTINI

                                                               PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1979
  Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 317