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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1057

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 30-5-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di  Pisa,  approvato  con  regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con  regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 225, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore  della
pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato  e
modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente  modificato
come appresso: 
    L'art. 87, relativo al corso di laurea in chimica, e'  modificato
nel senso che e' aggiunto il seguente comma, relativo alle  modalita'
di esame di insegnamenti biennali: 
    "Gli insegnamenti biennali di istituzioni di matematiche, chimica
generale  ed  inorganica,  chimica  organica,  fisica   sperimentale,
esercitazioni di matematiche, comportano ciascuno due esami  distinti
da tenersi rispettivamente al termine di ciascun anno di corso". 
  Art. 88 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in chimica, per l'indirizzo  organicobiologico  e  l'indirizzo
inorganico chimico fisico, e' aggiunto il seguente: 
    chimica dell'ambiente. 
  L'art. 89, relativo alle propedeuticita' e modalita' di  esame,  e'
modificato nel senso che tra il secondo e terzo comma e' aggiunto  il
seguente: 
  "Gli insegnamenti biennali di chimica fisica e di esercitazioni  di
chimica fisica, comportano ciascuno due  esami  distinti  da  tenersi
rispettivamente al termine di ciascun anno di corso". 
  Art. 90 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in chimica industriale e' aggiunto il seguente: 
    chimica dell'ambiente. 
  Lo stesso articolo e' modificato nel senso che tra il  sesto  e  il
settimo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Gli insegnamenti biennali di chimica fisica, chimica  industriale,
esercitazioni   di   chimica   fisica,   esercitazioni   di   chimica
industriale, impianti industriali chimici con  elementi  di  disegno,
comportano ciascuno due esami distinti da tenersi rispettivamente  al
termine di ciascun anno di corso". 
  Art. 91 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in fisica sono aggiunti i seguenti: 
    fisica biologica; 
    fisica sanitaria. 
  Nello  stesso  elenco  sono  soppressi  i   seguenti   insegnamenti
complementari: 
    elementi di biofisica; 
    geometria superiore; 
    spettroscopia e radiofrequenza. 
  Art. 101 - relativo al corso di laurea in  scienze  geologiche,  e'
modificato nel senso che e' aggiunto il seguente comma: 
  "L'insegnamento biennale di fisica sperimentale comporta due  esami
distinti da tenersi rispettivamente al termine  di  ciascun  anno  di
corso". 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                                               PEDINI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1979 
  Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 29