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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1055

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 27-5-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia,  approvato  con  regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con  regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della
pubblica istruzione nel suo parere; 
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
    Gli articoli 221, 222, 223, 224, 225, 226 e  227,  relativi  alla
scuola di specializzazione in  psicologia  del  lavoro  che  muta  la
denominazione in quella di scuola di specializzazione in  psicologia,
sono  soppressi  e  sostituiti  dai  seguenti  con   il   conseguente
spostamento della numerazione degli articoli successivi: 
 
              Scuola di specializzazione in psicologia 
 
  Art. 221. - Presso le facolta' di medicina e chirurgia e di lettere
e filosofia dell'Universita' di  Pavia  e'  istituita  la  scuola  di
specializzazione in psicologia. La scuola ha sede  presso  l'istituto
di medicina del lavoro; essa usufruisce delle attrezzature di  questo
istituto e di quello  di  psicologia  della  facolta'  di  lettere  e
filosofia. 
  Il funzionamento della scuola si realizza sulla base  di  un  piano
concordato ogni triennio fra la facolta' di medicina e chirurgia e la
facolta' di lettere e filosofia. 
  La scuola - pur nella sua unita', assicurata da insegnamenti comuni
- e' articolata nei seguenti indirizzi: 
    a) medico; 
    b) differenziale e scolastico; 
    c) industriale e del lavoro; 
    d) sociale. 
  Art. 222. - La durata del corso della scuola e'  di  tre  anni.  La
frequenza e'  obbligatoria.  Non  sono  consentite  abbreviazioni  di
corso, ne' e' consentita la contemporanea iscrizione a piu' indirizzi
distinti. 
  Art. 223. - La scuola  conferisce  il  diploma  di  specialista  in
psicologia con l'indicazione dell'indirizzo seguito. 
  Il diploma, valido a tutti gli effetti di legge,  viene  rilasciato
all'allievo, in rapporto all'indirizzo prescelto, seguito e  concluso
positivamente negli esami di profitto e di diploma. 
  Art. 224. - Titoli per l'ammissione alla scuola sono: 
    a) per l'indirizzo medico, la laurea in medicina e chirurgia; 
    b) per gli altri indirizzi, il diploma di  laurea  rilasciato  da
qualsiasi facolta' di una Universita' italiana di  Stato  o  ad  essa
parificata, ovvero un titolo straniero equipollente. 
  Art. 225. - Nella domanda di ammissione alla  scuola,  deve  essere
specificato l'indirizzo che si desidera seguire. 
  Nel caso di domande  di  iscrizione  eccedenti  il  numero  massimo
stabilito   dal   consiglio   della    scuola    e    indicato    nel
manifesto-programma annuale di cui all'art. 236, il consiglio  stesso
procedera' all'accettazione delle domande attraverso un  concorso  di
merito, le cui modalita'  verranno  fissate  nello  stesso  manifesto
annuale. 
  Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il  consiglio
della scuola puo' subordinare l'ammissione ad una prova di idoneita'. 
  Art.  226.  -  Il  corso  e'  costituito   da   lezioni   teoriche,
esercitazioni pratiche, tirocini, seminari,  conferenze.  L'attivita'
didattica viene svolta per un numero di ore  non  inferiore  alle  20
settimanali, per tutta la durata dell'anno accademico. 
  Gli insegnamenti statutari sono suddivisi in tre gruppi: 
    a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi sopra indicati; tali
insegnamenti sono obbligatori per tutti gli  allievi,  qualunque  sia
l'indirizzo prescelto; 
    b) insegnamenti  specifici,  peculiari  a  ciascuno  dei  singoli
indirizzi indicati nell'art. 221 e  nel  successivo  art.  227;  tali
insegnamenti sono obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto; 
    c) insegnamenti integrativi. 
  Gli insegnamenti di cui  ai  punti  a)  e  b)  sono  fissati  nello
statuto,  il  quale  stabilisce  altresi'  la   distribuzione   degli
insegnamenti stessi nei vari anni. 
  Gli insegnamenti di cui al punto c) vengono stabiliti anno per anno
dal consiglio  della  scuola  e  pubblicati  nel  manifesto-programma
annuale, insieme all'elenco degli insegnamenti di cui ai punti  a)  e
b). 
  Art.  227.  -  Gli  insegnamenti  comuni  di  cui   al   punto   a)
dell'articolo precedente sono: 
    1) metodologia generale  e  speciale  della  ricerca  psicologica
(triennale I, II e III anno); 
    2) metodologia  statistica  generale  e  psicometria  (annuale  I
anno); 
    3) psicologia generale (triennale I, II e III anno); 
    4) teorie della personalita' (biennale I e II anno); 
    5) psicologia dinamica (annuale II anno); 
    6) psicologia differenziale (annuale I anno); 
    7) psicologia sociale (biennale I e II anno); 
    8) tecniche psicodiagnostiche (biennale I e II anno). 
  Gli insegnamenti specifici di cui al punto b) dell'art. 227 sono: 
    A) Per l'indirizzo medico: 
      1) psicologia dello sviluppo (biennale I e II anno); 
      2) psicofisiologia (annuale I anno); 
      3) psicofarmacologia (annuale II anno); 
      4) psicopatologia e neuropsichiatria (biennale I e II anno); 
      5) medicina psicosomatica (annuale III anno); 
      6) psicologia clinica (biennale II e III anno); 
      7) psicoterapia (biennale II e III anno); 
      8)  psicologia  criminologica,  giudiziaria   e   penitenziaria
(annuale III anno); 
      9) igiene mentale (annuale II anno). 
    B) Per l'indirizzo differenziale e scolastico: 
      1) fondamenti di biologia generale e di anatomia  e  fisiologia
umana (biennale I e II anno); 
      2) psicologia dell'eta' evolutiva (triennale I, II e III anno);
      3) pedagogia (annuale I anno); 
      4) istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale I
anno); 
      5) psicologia pedagogica (annuale I anno); 
      6) psicologia del  disadattamento  scolastico  e  professionale
nell'eta' evolutiva (annuale II anno); 
      7) docimologia e tecniche della valutazione scolastica (annuale
II anno); 
      8) tecniche psicodiagnostiche individuali e di gruppo (biennale
II e III anno); 
      9) orientamento scolastico e professionale (annuale III anno). 
    C) Per l'indirizzo industriale e del lavoro: 
      1) fondamenti di biologia generale e di anatomia  e  fisiologia
umana (biennale I e II anno); 
      2) istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale I
anno); 
      3) psicologia del lavoro (annuale I anno); 
      4)  metodologia  statistica  e  psicometria  (corso   avanzato,
annuale II anno); 
      5) ergonomia (annuale I anno); 
      6) analisi e valutazione delle mansioni e profili professionali
(annuale II anno); 
      7) psicologia del disadattamento lavorativo (annuale III anno). 
    D) Per l'indirizzo sociale: 
      1) antropologia culturale (annuale I anno); 
      2) sociologia (annuale I anno); 
      3) psicologia della comunicazione (biennale I e II anno); 
      4) tecniche quantitative dell'indagine psicosociale (annuale II
anno); 
      5) ricerca motivazionale (annuale II anno); 
      6) psicologia sociale, corso avanzato (annuale III anno); 
      7) dinamiche di gruppo (annuale III anno); 
      8) tecniche  di  studio  dell'opinione  pubblica  (annuale  III
anno); 
      9) patologia e controllo sociale (annuale III anno). 
    Gli  insegnamenti  integrativi  (annuali)  di  cui  al  punto  c)
dell'art. 227 vanno scelti nell'ambito dell'elenco che segue: 
      storia della psicologia; 
      filosofia della scienza; 
      cibernetica; 
      psicologia zoologica; 
      psicolinguistica; 
      organizzazione sanitaria; 
      organizzazione scolastica; 
      auxologia; 
      neuropsichiatria infantile; 
      pedagogia speciale e differenziale; 
      igiene generale; 
      medicina del lavoro; 
      legislazione sanitaria; 
      legislazione scolastica; 
      legislazione del lavoro; 
      deontologia professionale; 
      sessuologia; 
      psicogerontologia; 
      statistica economica; 
      psicologia della propaganda; 
      psicologia dello sport; 
      psicologia e pedagogia della comunicazione di massa; 
      filmologia; 
      istruzione programmata; 
      psicologia della didattica e dell'apprendimento scolastico; 
      infortunistica del lavoro; 
      psicologia economica. 
  Gli insegnamenti  specifici  di  ciascuno  dei  quattro  indirizzi,
possono valere come integrativi per gli altri indirizzi  che  non  li
comprendano, sempre naturalmente nel caso che il funzionamento  degli
indirizzi stessi sia previsto dal manifesto-programma annuale. 
  Il manifesto-programma annuale, di  cui  all'art.  236,  indichera'
quali indirizzi verranno realizzati e quali insegnamenti  integrativi
verranno impartiti dalla scuola durante l'anno accademico. 
  La eventuale scissione degli insegnamenti in  piu'  rami  distinti,
sia ai fini dell'insegnamento che degli  esami  di  profitto,  ovvero
l'eventuale loro raggruppamento ai fini degli esami risulteranno  dal
manifesto-programma annuale di cui all'art. 236. 
  Art. 228. - Gli esami sono di profitto e di diploma ed hanno  luogo
in tre sessioni: estiva, autunnale, invernale. 
  Per essere ammessi agli esami annuali di  profitto  l'allievo  deve
aver  frequentato  assiduamente  le  lezioni,  le  esercitazioni,   i
tirocini, i seminari, ecc., svolti dalla scuola nel relativo anno  di
corso. 
  Per essere ammesso all'esame di diploma, l'allievo, oltre  ad  aver
adempiuto a tutti  gli  obblighi  di  frequenza  ed  esame  dei  vari
insegnamenti comuni e specifici e di almeno  due  degli  insegnamenti
integrativi, ed aver effettuato  le  esercitazioni  prescritte,  deve
presentare  una   dissertazione   scritta   nonche'   una   relazione
riassuntiva sulle esercitazioni e su  eventuali  tirocini  effettuati
nell'intero triennio. 
  L'esame di diploma consiste nella discussione della  tesi  e  della
relazione e, eventualmente, di una o piu'  prove  pratiche  stabilite
dal consiglio della scuola. 
  Art. 229. - Su proposta della facolta' di medicina  e  chirurgia  e
sentito il parere della  facolta'  di  lettere  e  filosofia  vengono
nominati ogni triennio dal rettore: 
    il direttore della scuola fra i professori di ruolo o fuori ruolo
di psicologia ovvero, su indicazione del  titolare  dell'insegnamento
di psicologia, fra i professori di ruolo o fuori  ruolo  direttamente
impegnati nella didattica della scuola; 
    il vice direttore della scuola fra i professori di ruolo o  fuori
ruolo o incaricati di psicologia. 
  Il direttore e il vice direttore dovranno essere scelti in modo  da
rappresentare la facolta' di medicina e  la  facolta'  di  lettere  e
filosofia. 
  Art. 230. - I docenti della scuola sono  scelti  tra  i  professori
universitari di psicologia (di ruolo, fuori ruolo, incaricati, liberi
docenti), fra gli specializzati in psicologia e fra  coloro  che  per
opere, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta  competenza
ed esperienza nelle discipline che formano oggetto  dei  corsi  della
scuola. 
  Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta presentata
annualmente dal direttore della  scuola  e  su  parere  conforme  del
consiglio della scuola stessa e della facolta'. 
  Art. 231. - Per i problemi riguardanti l'organizzazione  didattica,
il direttore e' assistito da un consiglio della scuola, composto  dal
direttore stesso che lo presiede, dal vice direttore (se  designato),
che  presiede  le  adunanze  del  consiglio  in  caso  di  assenza  o
impedimento del direttore, e da tutti i  docenti  che  abbiano  avuto
regolare nomina rettorale. 
  Su proposta del direttore e sentito il parere  del  consiglio,  uno
dei docenti assolve anche le funzioni di  segretario  delle  adunanze
del consiglio stesso: alla relativa nomina provvede il rettore. 
  Art. 232. - Spetta al consiglio della scuola: 
    1) determinare,  coordinare,  approvare  i  programmi  dei  corsi
teorici, delle esercitazioni,  dei  tirocinii,  dei  seminari,  ecc.,
relativi sia agli insegnamenti comuni, sia a quelli specifici, sia  a
quelli integrativi; 
    2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della
scuola relativamente alla designazione  dei  docenti,  da  sottoporre
quindi alla nomina rettorale, dopo l'approvazione delle facolta'; 
    3)  determinare,  coordinare,  approvare  gli  orari   dei   vari
insegnamenti,  esercitazioni,  seminari,  ecc.,  e  il  diario  e  le
modalita'  degli  esami,  sia  di  profitto  che  di  diploma  e   la
composizione delle relative commissioni; 
    4) stabilire le eventuali prove pratiche da  far  sostenere  agli
allievi in occasione dell'esame di diploma; 
    5) deliberare sulle domande di  trasferimento  di  allievi  della
scuola  di  specializzazione  in  psicologia  da  una  Universita'  o
facolta' ad un'altra e da un indirizzo all'altro della scuola  stessa
(conformemente a quanto stabilito dall'art. 238), determinandone  gli
eventuali ulteriori obblighi di frequenza e di esame; 
    6) determinare il numero massimo (in ogni caso  non  superiore  a
25) ed eventualmente il  numero  minimo  degli  allievi  che  possono
essere iscritti al primo anno di corso; 
    7) stabilire la composizione della  commissione  per  l'esame  di
concorso di merito di cui al comma  secondo  dell'art.  225  e  della
commissione per le eventuali prove di idoneita' di cui al comma terzo
del medesimo art. 225, nonche' le modalita' dei rispettivi concorsi o
prove. 
  Art.  233.  -  Il  funzionamento  amministrativo  della  scuola  e'
determinato, in armonia con le vigenti disposizioni sulle  scuole  di
specializzazione, da un regolamento interno emanato  dal  rettore  su
proposta del direttore della scuola. 
  Art. 234. - Le entrate della scuola sono  costituite  dalle  tasse,
soprattasse  e  contributi  scolastici  e  dai   contributi   erogati
eventualmente dallo Stato, dall'Universita', da enti e da privati. 
  Art. 235. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento delle
tasse, soprattasse e contributi generali nella misura stabilita dalle
vigenti disposizioni di legge. 
  La misura dei contributi per le esercitazioni  pratiche  e  per  le
altre prestazioni, di cui gli iscritti  fruiscono  durante  il  corso
degli  studi,   e'   fissata   dal   consiglio   di   amministrazione
dell'Universita' su proposta del senato accademico, sentito il parere
dei consigli della facolta' di medicina e chirurgia e  di  lettere  e
filosofia e del consiglio della scuola. 
  Art.  236.  -  Il  direttore  della  scuola  -  sulla  base   delle
deliberazioni del consiglio della  scuola  -  compila  ogni  anno  il
relativo manifesto-programma che, previa approvazione delle  facolta'
di medicina e chirurgia e di  lettere  e  filosofia,  sara'  reso  di
pubblica ragione. 
  Nel manifesto viene specificato: 
    1) l'indirizzo o gli indirizzi della scuola  che  saranno  aperti
nell'imminente anno accademico; 
    2) il numero massimo  (in  ogni  caso  non  superiore  a  25)  e,
eventualmente, quello minimo di domande di  iscrizione  che  verranno
accettate; 
    3) le  modalita'  di  concorso  di  merito  in  caso  di  domande
eccedenti il numero massimo di iscrizioni consentite; 
    4) l'eventuale indicazione di prove di idoneita' per l'ammissione
alla scuola, conformemente al comma terzo dell'art. 225; 
    5) l'ordine degli studi con l'indicazione: 
      a)  dell'eventuale  scissione   degli   insegnamenti   elencati
nell'art. 227 in piu' rami distinti, ai  fini  dello  insegnamento  e
degli esami di profitto; 
      b) dell'eventuale raggruppamento  degli  insegnamenti  ai  fini
dell'esame di profitto; 
      c) della distribuzione degli  insegnamenti  nei  vari  anni  di
corso; 
      d)  degli  insegnamenti  integrativi  che  verranno   impartiti
nell'anno; 
      e) dei docenti, per ciascun insegnamento ed anno di corso; 
    6) le modalita' e le condizioni degli  esami  di  profitto  e  di
diploma; 
    7) le tasse, le soprattasse e i contributi  generali  e  speciali
dovuti dagli allievi. 
  Art.   237.   -   L'inclusione   della   scuola    nello    statuto
dell'Universita' non costituisce  impegno  ad  impartire  i  relativi
corsi:   l'impegno   e'   costituito    dalla    pubblicazione    del
manifesto-programma annuale. Cio' vale sia  per  la  scuola  nel  suo
insieme sia per i singoli indirizzi. 
  Art. 238. - E' prevista, a domanda dell'interessato e non oltre  il
termine del secondo anno di corso, la possibilita' di passaggio da un
indirizzo ad un altro. 
  L'accoglimento della  relativa  domanda,  sempre  subordinato  alle
condizioni previste dall'art. 237, ha luogo a giudizio  insindacabile
del consiglio della scuola e con piano di studi da stabilire caso per
caso. 
  Coloro che hanno compiuto l'intero triennio possono essere  ammessi
ad altro indirizzo con possibilita' di abbreviazioni dei  corsi,  per
convalida di esami gia' sostenuti,  secondo  quanto  sara'  stabilito
caso per caso dal consiglio della scuola. 
  Art. 239 - Norme transitorie. - All'inizio del funzionamento  della
scuola, il direttore e' autorizzato a prendere, di  concerto  con  il
vice direttore, tutte quelle decisioni e deliberazioni che, di norma,
sono demandate al consiglio della scuola. 
  Dopo l'art. 270, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  alla  istituzione  delle  scuole  di  specializzazione   in
chirurgia toracica, chirurgia plastica e fisioterapia: 
 
          Scuola di specializzazione in chirurgia toracica 
 
  Art. 271. - La scuola di specializzazione in chirurgia toracica  ha
sede presso l'istituto  di  clinica  chirurgica  generale  e  terapia
chirurgica dell'Universita' degli studi  di  Pavia  e  conferisce  il
diploma di specialista in chirurgia toracica. 
  Art. 272. - La direzione della scuola e' affidata al professore  di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Art. 273. - Possono iscriversi alla scuola  di  specializzazione  i
laureati in medicina e chirurgia; e' richiesto, almeno all'inizio del
corso,  il  possesso  del  diploma  di   abilitazione   all'esercizio
professionale rilasciato dall'autorita' competente. 
  Art. 274. - La durata del corso di studi e' di cinque anni, non  e'
suscettibile di abbreviazioni e prevede l'insegnamento  di  tutte  le
branche della  chirurgia  toracica,  chirurgia  polmonare,  chirurgia
cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete
toracica. 
  Art. 275. - Il numero massimo degli allievi e' di due per  anno  di
corso e complessivamente di dieci  iscritti  per  l'intero  corso  di
studi. 
  Art. 276. - L'ammissione al corso avviene per concorso  per  titoli
ed esami. 
  Art. 277. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e
degli organi endotoracici; 
      2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici; 
      3) anatomia patologica delle malattie del torace I; 
      4) anestesia in chirurgia toracica. 
    2° Anno: 
      1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio; 
      2) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio; 
      3) semeiotica dell'apparato respiratorio,  dell'esofago  e  del
mediastino; 
      4) semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio; 
      5) anatomia patologica delle malattie del torace II. 
    3° Anno: 
      1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato
respiratorio, del mediastino e della parete toracica I; 
      2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del  cuore  e
dei grossi vasi endotoracici; 
      3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni  dell'esofago
e del diaframma; 
      4) elementi di terapia medica delle cardioangiopatie; 
      5) elementi di fisioterapia respiratoria; 
      6)  diagnostica  radiologica  nelle  malattie  chirurgiche  del
torace. 
    4° Anno: 
      1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato
respiratorio, del mediastino e della parete toracica II; 
      2) tecnica operatoria per le affezioni della  parete  toracica,
dell'apparato  respiratorio,  dell'esofago,  del  mediastino  e   del
diaframma I; 
      3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore,  pericardio  e
grossi vasi endotoracici; 
      4) principi e tecniche della circolazione extracorporea. 
    5° Anno: 
      1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica; 
      2) tecnica operatoria per le affezioni della  parete  toracica,
dell'apparato  respiratorio,  dell'esofago,  del  mediastino  e   del
diaframma II; 
      3) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare. 
  Art. 278. - Il  corso  si  compone  di  lezioni,  di  esercitazioni
pratiche,  di  periodi  di  internato,  di   conferenze   riguardanti
argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria. 
  La frequenza ai  corsi,  agli  internati,  in  corsia  ed  in  sala
operatoria, alle esercitazioni e' obbligatoria. In caso  contrario  i
candidati  non  potranno   ottenere   l'attestazione   di   frequenza
necessaria per l'ammissione agli esami. 
  Art. 279. - Alla fine di ciascun anno di corso  gli  specializzandi
che abbiano ottenuto la firma  di  frequenza  dovranno  sostenere  un
esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento e'
condizione necessaria ed  indispensabile  per  ottenere  l'iscrizione
all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti  al  quinto
anno, per l'ammissione all'esame di diploma.  Durante  il  corso  gli
specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera  assidua,
dovranno assistere a numerosi interventi  di  chirurgia  toracica  ed
essere in grado di eseguirne essi stessi. 
  Art. 280. - Per tutti gli specializzandi  che  hanno  superato  gli
esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di  corso  ha  luogo
l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione  di
una dissertazione scritta  su  un  argomento  di  chirurgia  toracica
concordata con la direzione della scuola. 
 
          Scuola di specializzazione in chirurgia plastica 
 
  Art. 281. - La scuola di specializzazione in chirurgia plastica  ha
sede presso la clinica dermosifilopatica dell'Universita' di Pavia  e
conferisce il diploma di specialista in chirurgia plastica. 
  Art. 282. - La direzione della scuola e' affidata al professore  di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della  specializzazione,  o,
in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Art. 283. - Possono iscriversi alla scuola  di  specializzazione  i
laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio  del
corso  il  possesso  del  diploma   di   abilitazione   all'esercizio
professionale rilasciato dalla autorita' competente. 
  Art. 284. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e'
suscettibile di abbreviazione. 
  Art. 285. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque  per  anno
di corso e complessivamente  di  venticinque  iscritti  per  l'intero
corso di studi. 
  Art. 286. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Art. 287. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      anatomia ed embriologia,  con  particolare  riguardo  al  capo,
collo, arti superiori e inferiori, organi genitali; 
      patologia    generale    (infezioni,    flogosi,     immunita',
etiopatogenesi delle malformazioni  congenite,  neoplasie  maligne  e
benigne); 
      anatomia e  istopatologia,  con  particolare  riferimento  alla
malattia-ustione e alle neoplasie maligne e benigne; 
      anestesiologia e rianimazione: concetti generali; 
      patologia secondaria; 
      guarigione delle ferite; 
      principi e regole pratiche di chirurgia (strumenti, sterilita',
emostasi); 
      trapianti I; 
      autoinnesti: indicazioni  per  l'utilizzazione  terapeutica  di
cute, derma, grasso, fascia,  cartilagine,  ossa,  tendini,  segmenti
nervosi e tessuti compositi; 
      semeiologia del sistema nervoso periferico. 
    2° Anno: 
      anatomia chirurgica; 
      tecniche e procedure operatorie  in  chirurgia  generale  e  in
chirurgia plastica; 
      trapianti II; 
      omoinnesti: concetti generali (con particolare riferimento agli
aspetti genetici e immunitari); 
      tipizzazione dei tessuti; 
      utilizzazione clinica degli omoinnesti; 
      eteroinnesti: estensione  e  limiti  della  loro  utilizzazione
clinica; 
      inserti  non  biologici:  estensione  e   limiti   della   loro
utilizzazione clinica; 
      traumatologia dei tessuti molli; 
      traumi complessi interessanti cute, tessuti molli e ossa; 
      shock emorragico; 
      shock traumatico; 
      shock da ustione; 
      malattia-ustione: fisiopatologia e clinica I. 
    3° Anno: 
      malattia-ustione: terapia medica e chirurgica II; 
      lesioni da raggi; 
      elementi di chirurgia addominale; 
      elementi di otorinolaringoiatria; 
      elementi di stomatologia; 
      elementi di ortopedia generale; 
      dermatologia generale, con specifico riferimento alle  malattie
o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di  trattamento
chirurgico I; 
      elementi di genetica. 
    4° Anno: 
      metodologia chirurgica differenziale; 
      malformazioni congenite del volto, delle mani  e  degli  organi
genitali; 
      agenesie; 
      chirurgia riparatrice e ricostruttiva della mano; 
      trattamento chirurgico delle lesioni del volto e delle fratture
del massiccio facciale; 
      trattamento chirurgico delle deformita' congenite  e  acquisite
del naso, delle labbra, del mento, della mandibola, del  palato,  del
pavimento dell'orbita, del padiglione auricolare; 
      metodologia  chirurgica  differenziale   applicata   ai   danni
anatomici e funzionali derivanti dalla paralisi del 7°; 
      chirurgia d'urgenza; 
      dermatologia generale, con specifico riferimento alle  malattie
o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di  trattamento
chirurgico II. 
    5° Anno: 
      patologia traumatica delle arterie e dei nervi periferici; 
      elementi di chirurgia vascolare; 
      microchirurgia vascolare e nervosa; 
      elementi di criobiologia e crioterapia; 
      elementi di fisio-chinesiterapia; 
      problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica; 
      medicina  legale  e  delle   assicurazioni,   con   particolare
riferimento alle deformita' anatomiche e alle menomazioni  funzionali
di origine traumatica. 
  Art. 288. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche
e' obbligatoria. 
  Gli allievi che non conseguono le  attestazioni  di  frequenza  sul
relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di
esame. 
  Art. 289. - E' fatto obbligo  agli  allievi  del  primo  biennio  a
presenziare ad un minimo  di  30  sedute  operatorie  per  anno;  gli
allievi del terzo, quarto e quinto anno  dovranno  partecipare  quali
primi assistenti ad un numero di 50 interventi per anno. 
  Art. 290. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere
ammessi agli anni di corso successivi devono  superare  le  prove  di
esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a  corsi
pluriennali  l'esame  fine  sara'  sostenuto  alla  fine  dei   corsi
medesimi. 
  Al termine del corso di studi per il conseguimento del  diploma  di
specialista in chirurgia plastica, gli interessati dovranno  superare
l'esame di diploma consistente  nella  dissertazione  scritta  di  un
argomento attinente alla specializzazione. 
 
             Scuola di specializzazione in fisioterapia 
 
  Art. 291. - Alla facolta' di medicina e chirurgia  e'  annessa  una
scuola di specializzazione in fisioterapia con sede presso l'istituto
di clinica ortopedica. La scuola conferisce il diploma di specialista
in fisioterapia. 
  Art. 292. - La durata dei corsi e' di tre anni. 
  Art. 293. - Alla scuola vengono ammessi i laureati  in  medicina  e
chirurgia; il numero complessivo fra tutti gli iscritti ai  tre  anni
di corso non dovra' essere superiore a 30 (dieci allievi per anno  di
corso). 
  La selezione dei candidati  aspiranti  all'ammissione  alla  scuola
avverra' sulla base di titoli ed esami. 
  Art.  294.  -  Non  sono  consentite  iscrizioni  alla  scuola  con
abbreviazioni di corso. 
  Art. 295. - La frequenza e' obbligatoria nell'istituto  sede  della
scuola,  nonche',  qualora  si  rendesse  necessario,  presso   altri
istituti o associazioni specialistiche per un periodo di almeno  nove
mesi per ogni anno accademico. E' in  facolta'  del  direttore  della
scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti  della
scuola che facciano parte  del  personale  di  divisione  di  terapia
fisica e riabilitazione di  ospedali  regionali  e  provinciali.  Per
questa  categoria  di  iscritti  il  periodo  di   frequenza   presso
l'istituto sede della scuola puo' essere ridotto fino a non  meno  di
un mese ogni anno. 
  Per i corsi che non siano strettamente dimostrati presso la clinica
ortopedica possono essere stabiliti, su parere  del  direttore  della
scuola, periodi di  continua  frequenza  presso  i  relativi  reparti
specialistici, qualora siano costruiti  in  reparti  indipendenti  ed
abbiano adeguata attrezzatura per la  fisioterapia  e  riabilitazione
(neurologia,   centri   di    recupero    spastici,    fisiopatologia
respiratoria, otorinolaringologia, reumatologia, oculistica, ecc.). 
  Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno  durante
l'anno accademico,  dell'operosita'  scolastica  degli  allievi,  con
frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni e sui  turni
di servizio interno. 
  L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza  non
sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. 
  Art. 296. - Le materie di insegnamento sono cosi' suddivise nei tre
anni di corso: 
    1° Anno: 
      principi di anatomia  funzionale  (propedeutico  per  tutte  le
materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative); 
      fisiopatologia dell'apparato neuro-motore (come sopra). 
    2° Anno: 
      semeiotica   e   clinica   delle   motuolesioni    neurologiche
(propedeutico per le materie di insegnamento di base del terzo anno); 
      semeiotica e clinica delle deformita' e motolesioni ortopediche
(come sopra); 
      massoterapia e terapia manuale; 
      cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica; 
      idroterapia e balnoterapia. 
    3° Anno: 
      elettroterapia, ed elettrologia; 
      terapia con onde corte ed altri mezzi fisici; 
      rieducazione motoria e riabilitazione  in  campo  ortopedico  e
traumatologico; 
      rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico. 
  Art. 297. -  Le  materie  facoltative,  qui  di  seguito  elencate,
potranno essere distribuite nel secondo e nel terzo  anno  a  seconda
delle necessita' della scuola previa approvazione  del  consiglio  di
facolta': 
    elettromiografia; 
    cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche; 
    rieducazione respiratoria; 
    riabilitazione nei disturbi del linguaggio; 
    psicologia e psicopatologia della riabilitazione; 
    medicina assicurativa; 
    rieducazione nei disturbi della vista; 
    climatoterapia; 
    problemi della riabilitazione geriatrica; 
    riqualificazione professionale. 
  Art. 298. Per accedere ai corsi successivi al primo e' obbligatorio
il superamento di tutti gli esami del corso precedente  ivi  comprese
le materie biennali. 
  Gli esami possono essere sostenuti solamente in due  sessioni,  una
estiva ed  una  autunnale,  e  comunque  non  oltre  il  30  novembre
dell'anno in corso. Il diploma viene rilasciato  dopo  aver  superato
tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere
clinico o sperimentale. 
  Art. 299. - Alle spese occorrenti al funzionamento della scuola  si
provvede con  le  seguenti  tasse,  soprattasse  e  contributi  degli
iscritti: 
 
tassa di immatricolazione (da versare una sola volta). . . . L. 5.000
libretto e tessera (come sopra). . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000
tassa di iscrizione (in due rate). . . . . . . . . . . . . L. 186.000
contributi di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000
tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 
 
  L'ordinamento della scuola di specializzazione in neurochirurgia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975,  n.
697, e' soppresso e sostituito dal seguente: 
 
            Scuola di specializzazione in neurochirurgia 
 
  La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede  presso  la
clinica neurochirurgica e conferisce il  diploma  di  specialista  in
neurochirurgia. 
  La direzione della scuola e' affidata  al  professore  di  ruolo  o
fuori  ruolo  della  stessa  materia  della  specializzazione  o,  in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materie affine. 
  Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e  chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di
abilitazione all'esercizio  professionale  rilasciato  dall'autorita'
competente. 
  La  durata  del  corso  di  studi  e'  di  cinque  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazione. 
  Il numero massimo degli allievi e' di quattro per anno di  corso  e
complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. 
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      neuroanatomia; 
      neurofisiologia; 
      semeiotica e clinica neurologica; 
      elementi di psichiatria; 
      clinica neurochirurgica I. 
    2° Anno: 
      neuro-oftalmologia; 
      neuro-otoiatria; 
      neurofisiologia clinica; 
      clinica neurochirurgica II. 
    3° Anno: 
      neuroanestesia e rianimazione; 
      neuroradiologia I; 
      neuropatologia; 
      clinica neurochirurgica III. 
    4° Anno: 
      neuroradiologia II; 
      neurotraumatologia; 
      tecniche operatorie I; 
      clinica neurochirurgica IV. 
    5° Anno: 
      neurochirurgia funzionale e stereotassica; 
      neurochirurgia infantile; 
      tecniche operatorie II; 
      clinica neurochirurgica V. 
    La frequenza  alle  lezioni  e  alle  esercitazioni  pratiche  e'
obbligatoria. Gli allievi  che  non  conseguono  le  attestazioni  di
frequenza  sul  relativo  libretto  non  potranno  essere  ammessi  a
sostenere le prove di esame. 
  Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi  agli  anni
di corso successivi devono superare le prove di esame  sulle  materie
impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale  l'esame
sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. 
  Al termine del corso di studi per il conseguimento del  diploma  di
specialista  in  neurochirurgia  gli  interessati  dovranno  superare
l'esame di diploma consistente  nella  dissertazione  scritta  di  un
argomento attinente alla specializzazione. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                                               PEDINI 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1979 
  Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 33