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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. 1045

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-5-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di Bari, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della
pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    L'art.  83, relativo al corso di laurea in chimica, e' modificato
nel senso che l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

    L'esame  di  laurea  consiste  nella  discussione  orale  di  una
dissertazione scritta (tesi) da presentarsi in segreteria in triplice
copia,  almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta
di laurea.
  L'art.  91,  relativo  alle  norme  comuni per l'esame di laurea in
chimica, scienze naturali e scienze geologiche, e' soppresso.
  L'art.  102,  relativo al seminario di studi chimici, e' modificato
nel  senso  che il punto contrassegnato con il punto 2) e' abrogato e
sostituito dal seguente:
    2)  promuovere e facilitare la collaborazione fra i vari istituti
chimici,   sia   in  campo  scientifico  che  didattico,  mettendo  a
disposizione  degli  stessi  servizi,  apparecchiature  ed ogni altro
mezzo idoneo allo scopo.
  L'art.  103,  relativo  al  suddetto  seminario di studi chimici e'
abrogato e sostituito dal seguente:
    Organo  direttivo  del  seminario di studi chimici e' un comitato
nominato dalla facolta', costituito da:
      a)  tutti  i direttori degli istituti chimici della facolta' di
scienze;
      b)  un rappresentante (professore ufficiale) per ciascuno degli
istituti chimici eletto da tutto il personale (docente e ricercatore)
che fa capo all'istituto;
      c)  i  direttori  degli  organi  di  ricerca extra-universitari
operanti nell'ambito degli istituti chimici;
      d) un rappresentante del personale non docente eletto fra tutto
il   personale  (non  docente)  degli  istituti  che  afferiscono  al
seminario.
  Il comitato direttivo puo' cooptare professori ufficiali di materie
chimiche anche di altre facolta'.
  Questi  vengono  in  tal  modo a far parte del comitato direttivo a
parita' di diritto.
  I  rappresentanti  eletti e i membri cooptanti durano in carica due
anni e possono essere riconfermati.
  Il  comitato  nomina  nel  suo  seno un direttore del seminario che
durera' in carica due anni accademici.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 12 settembre 1978

                               PERTINI

                                                               PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1979
  Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 27