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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. 1041

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-5-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di  Pisa,  approvato  con  regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore  della
pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
    Gli articoli 268, 269,  270,  271  e  272,  relativi  alle  norme
generali delle scuole di specializzazione in  medicina  e  chirurgia,
sono soppressi e sostituiti dai seguenti: 
  Art. 268. - Nei singoli statuti sono indicati la durata dei  corsi,
la sede e il direttore. La direzione  della  scuola  e'  affidata  al
professore  di  ruolo  o  fuori  ruolo  della  stessa  materia  della
specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori  ruolo
in materia affine. 
  Il consiglio di ciascuna scuola si compone dei  professori  che  vi
tengono gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore. 
  Art. 269. - Alle scuole sono  ammessi  i  laureati  in  medicina  e
chirurgia, salvo diverso indirizzo. E' richiesto,  almeno  all'inizio
del corso, il possesso  del  diploma  di  abilitazione  all'esercizio
professionale rilasciato dall'autorita' competente.  Non  e'  ammessa
l'iscrizione contemporanea a piu' scuole o corsi di perfezionamento. 
  Art. 270. - Il numero di allievi, che  annualmente  possono  essere
accolti al primo corso di ciascuna scuola, e' fissato  nello  statuto
di ogni singola scuola. 
  L'immatricolazione avviene mediante concorso per titoli  ed  esami.
Le modalita' di questi ultimi sono determinate  dal  direttore  della
scuola, secondo le particolari esigenze di ogni corso di studi. 
  Per ciascuna scuola puo'  essere  stabilito  un  numero  minimo  di
iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto,  il  direttore
della scuola ha la facolta' di non iniziare i  corsi;  se,  tuttavia,
questi vengono iniziati, devono essere portati al  termine  qualunque
sia il numero degli iscritti. 
  Art. 271. - Le domande di ammissione ad una scuola o corso,  devono
essere dirette al rettore  e  presentate  all'ufficio  di  segreteria
dell'Universita' corredate dai documenti  prescritti  e  dagli  altri
eventuali titoli che l'aspirante ritenga opportuno di unire;  domande
e documenti vengono trasmessi  al  direttore  di  ciascuna  scuola  o
corso, per l'espletamento del concorso, terminati i cui esami vengono
da lui restituiti all'ufficio di segreteria. 
  Art. 272. - Non sono consentite abbreviazioni di corso. 
  La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria  e  patologia
cervico-facciale, di cui agli articoli 287, 288,  289  e  290,  e  la
scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, di cui
agli articoli 325, 326, 327, 328 e 329, cambiano  rispettivamente  le
denominazioni in otorinolaringoiatria e odontostomatologia. 
  Gli  articoli  337,  338,  339  e  340,  relativi  alla  scuola  di
specializzazione in igiene e sanita' pubblica, sono soppressi, con il
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. 
  Gli  articoli  374,  375   e   376,   relativi   alla   scuola   di
specializzazione in igiene e medicina scolastica, e gli articoli 377,
378, 379 e 380, relativi alla scuola di  specializzazione  in  igiene
tecnica e direzione ospedaliera, sono soppressi  con  il  conseguente
spostamento della numerazione degli articoli successivi. 
  Dopo l'art. 411, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi,  sono  inseriti  seguenti  nuovi  articoli
relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in  igiene
e medicina preventiva: 
 
     Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva 
 
  Art. 412. - La scuola di  specializzazione  in  igiene  e  medicina
preventiva ha sede presso  l'istituto  d'igiene  dell'Universita'  di
Pisa e conferisce il diploma di  specialista  in  igiene  e  medicina
preventiva. 
  Art. 413. - La direzione della scuola e' affidata al professore  di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Art. 414. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e
chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del
diploma  di  abilitazione  all'esercizio   professionale   rilasciato
dall'autorita' competente. 
  Art. 415. - La durata del corso di studi e' di quattro anni  e  non
e' suscettibile di abbreviazione. 
  Art. 416. - Il numero massimo degli allievi e' di trenta  per  anno
di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso
di studi. 
  Art. 417. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Art. 418. - Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito
da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente: 
    a) sanita' pubblica; 
    b) igiene e tecnica ospedaliera; 
    c) igiene del lavoro; 
    d) igiene e medicina scolastica; 
    e) laboratorio. 
  Art. 419. - Il piano di studi e' il seguente: 
 
                            PRIMO BIENNIO 
 
  1° Anno: 
    metodologia statistica e biometria; 
    educazione sanitaria; 
    psicologia; 
    microbiologia ed immunologia I; 
    parassitologia; 
    epidemiologia generale e metodologia; 
    profilassi generale; 
    sociologia medica ed antropologia culturale. 
  2° Anno: 
    microbiologia e immunologia II; 
    patologia e clinica delle malattie infettive; 
    epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I; 
    patologia e clinica delle malattie non  infettive  di  importanza
sociale; 
    epidemiologia  e  profilassi  delle  malattie  non  infettive  di
importanza sociale I; 
    demografia e statistica sanitaria; 
    legislazione e programmazione sanitarie. 
 
                           SECONDO BIENNIO 
 
  a) Orientamento di sanita' pubblica. 
 
  3° Anno: 
    epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; 
    epidemiologia  e  profilassi  delle  malattie  non  infettive  di
importanza sociale II; 
    igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; 
    igiene degli alimenti e della nutrizione; 
    igiene dell'eta' evolutiva; 
    igiene del lavoro; 
    igiene ed assistenza dell'anziano. 
  4° Anno: 
    igiene edilizia e dell'aggregato urbano; 
    igiene ospedaliera; 
    organizzazione del territorio e programmazione sanitaria; 
    medicina di comunita'; 
    economia sanitaria; 
    elementi di diritto amministrativo. 
 
  b) Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera. 
 
  3° Anno: 
    epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; 
    epidemiologia  e  profilassi  delle  malattie  non  infettive  di
importanza sociale II; 
    igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; 
    igiene e tecnica delle costruzioni  ospedaliere;  arredamenti  ed
impianti tecnologici; 
    igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera; 
    organizzazione e funzionamento degli ospedali I; 
    elementi di diritto e legislazione ospedaliera. 
  4° Anno: 
    organizzazione e funzionamento degli ospedali II; 
    compiti ed attribuzione della direzione sanitaria; 
    formazione professionale e compiti del personale ospedaliero; 
    programmazione ospedaliera e medicina di comunita'; 
    assistenza psichiatrica; 
    aspetti sociosanitari dell'ospitalismo; 
    aspetti economici della gestione ospedaliera. 
 
  c) Orientamento di igiene del lavoro. 
 
  3° Anno: 
    epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; 
    epidemiologia  e  profilassi  delle  malattie  non  infettive  di
importanza sociale II; 
    igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; 
    epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro; 
    tecnica ed economia degli impianti industriali; 
    tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; 
    elementi di fisica tecnica applicata all'igiene; 
    igiene dell'ambiente di lavoro I. 
  4° Anno: 
    igiene dell'ambiente di lavoro II; 
    elementi di diritto e legislazione del lavoro; 
    psicologia del lavoro; 
    prevenzione degli infortuni; 
    politica del territorio ed insediamenti industriali; 
    igiene del lavoro e medicina di comunita'. 
 
  d) Orientamento di igiene e medicina scolastica. 
 
  3° Anno: 
    epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; 
    epidemiologia  e  profilassi  delle  malattie  non  infettive  di
importanza sociale I; 
    igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; 
    clinica delle malattie dell'eta' evolutiva; 
    epidemiologia e profilassi delle malattie dell'eta' evolutiva; 
    igiene degli alimenti e della nutrizione; 
    auxologia normale e patologica; 
    psicologia dell'eta' evolutiva. 
  4° Anno: 
    servizi di medicina scolastica; 
    edilizia ed arredamento scolastico; 
    elementi di pedagogia; 
    assistenza parascolastica; 
    educazione sanitaria nella scuola; 
    legislazione scolastica; 
    igiene mentale. 
 
  e) Orientamento di laboratorio. 
 
  3° Anno: 
    epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; 
    epidemiologia  e  profilassi  delle  malattie  non  infettive  di
importanza sociale II; 
    igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; 
    metodi   e    dosaggi    fisico-chimici    per    il    controllo
dell'inquinamento ambientale I; 
    metodi e dosaggi biologici  per  il  controllo  dell'inquinamento
ambientale; 
    strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I; 
    microscopia applicata all'igiene; 
    elementi di fisica tecnica applicata all'igiene; 
    accertamento diagnostico delle malattie infettive e  parassitarie
I. 
  4° Anno: 
    metodi   e    dosaggi    fisico-chimici    per    il    controllo
dell'inquinamento ambientale II; 
    accertamento diagnostico delle malattie infettive e  parassitarie
II; 
    strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;
    ispezione e controllo degli alimenti; 
    elementi di informatica. 
  Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale
verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti. 
  I corsi saranno completati  da  insegnamenti  complementari  scelti
dalla scuola tra i seguenti: 
    Materie complementari: 
      automazione del sistema ospedaliero; 
      biochimica applicata; 
      climatologia; 
      diritto sanitario Internazionale; 
      elementi di medicina legale; 
      genetica umana; 
      geologia applicata all'igiene; 
      idrologia; 
      igiene dei climi tropicali; 
      igiene dei trasporti; 
      igiene militare; 
      igiene rurale; 
      istituzioni di matematiche; 
      micologia; 
      radioprotezionistica. 
  A giudizio della scuola possono essere indicati come  complementari
anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di
ciascuna universita'. 
  I corsi  saranno  integrati  da  un  tirocinio  pratico  di  durata
comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi  durante  il  secondo
biennio. 
  Art. 420. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche
e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono  le  attestazioni  di
frequenza  sul  relativo  libretto  non  potranno  essere  ammessi  a
sostenere le prove di esame. 
  Art. 421. - alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere
ammessi agli anni di corso successivi devono  superare  le  prove  di
esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a  corso
pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. 
  Al termine del corso di studi per il conseguimento del  diploma  di
specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati dovranno
superare l'esame di diploma consistente nella  dissertazione  scritta
di un argomento attinente alla specializzazione. 
  Art. 422. - Le tasse e soprattasse sono le seguenti: 
 
  tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
  tassa di iscrizione annuale . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000
  soprattassa esami di profitto. . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000
  soprattassa esami di diploma . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000
  tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 22 maggio 1978 
 
                                LEONE 
 
                                                               PEDINI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1979 
  Registro n. 27 istruzione, foglio n. 24