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LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1999)
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Testo in vigore dal: 3-5-1979
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                    (Facolta' e corsi di laurea)

  La  seconda  Universita'  di  Roma, istituita con legge 22 novembre
1972,  n.  771,  e'  costituita  dalle facolta' appresso indicate che
comprendono,  nella  prima applicazione della presente legge, i corsi
di laurea a fianco di ciascuna indicati:
    1) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;
    2)  ingegneria,  con i corsi di laurea in ingegneria elettronica,
in ingegneria civile edile ed in ingegneria meccanica;
    3)  lettere  e  filosofia,  con i corsi di laurea in lettere e in
filosofia;
    4)  medicina  e  chirurgia,  con il corso di laurea in medicina e
chirurgia;
    5) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea
in scienze biologiche, in matematica e in fisica.
  L'Universita'   su   indicata   e'  compresa  tra  quelle  previste
dall'articolo  1,  n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore  approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e
successive modificazioni.