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LEGGE 3 aprile 1979, n. 103

Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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Testo in vigore dal: 24-4-1979
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono in: 
    avvocato generale dello Stato; 
    avvocati dello Stato; 
    procuratori dello Stato. 
  Il ruolo organico degli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato  e'
stabilito in conformita' alla tabella A allegata alla presente legge. 
  La tabella di equiparazione  degli  avvocati  e  procuratori  dello
Stato ai magistrati dell'ordine  giudiziario,  allegato  B  al  testo
unico approvato con regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  e'
sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge. 
  Le  qualifiche  di  vice  avvocato  generale,  sostituto   avvocato
generale,  vice  avvocato,  sostituto  avvocato,  procuratore   capo,
sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono soppresse.