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LEGGE 9 febbraio 1979, n. 49

Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1982)
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Testo in vigore dal:  6-3-1979 al: 18-1-1982
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al fine di accrescere la produttività aziendale, è autorizzata la corresponsione, a decorrere dal 1 febbraio 1978, di un compenso denominato "premio di produzione" a tutto il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Al personale con qualifica dirigenziale spetta altresì, a decorrere dalla stessa data, il premio industriale previsto dall'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sulla base delle equiparazioni determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, per importi non superiori a quelli massimi stabiliti nelle tabelle A e B citate nel medesimo articolo 28.