stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 febbraio 1979, n. 49

Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1982)
nascondi
Testo in vigore dal: 19-1-1982
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al fine di accrescere la produttivita' aziendale, e' autorizzata la
corresponsione,  a  decorrere  dal  1  febbraio  1978, di un compenso
denominato  "premio  di  produzione"  a  tutto il personale, compreso
quello  con  qualifica  dirigenziale, in servizio alle dipendenze del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
  Al   personale   con  qualifica  dirigenziale  spetta  altresi',  a
decorrere   dalla   stessa   data,  il  premio  industriale  previsto
dall'articolo  28  dell'allegato  alla legge 11 febbraio 1970, n. 29,
sulla  base  delle equiparazioni determinate con decreto del Ministro
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  sentito  il  consiglio di
amministrazione, per importi non superiori a quelli massimi stabiliti
nelle tabelle A e B citate nel medesimo articolo 28.((3))
-----------
AGGIORNAMENTO (3)
La  L.  22  dicembre  1981, n.797 ha disposto (con l'art.33) che:" Le
misure  individuali  mensili  lorde del premio di produzione previsto
dall'articolo  1  della legge 9 febbraio 1979, n. 49, da assoggettare
alle  normali  ritenute  assistenziali ed erariali, vengono stabilite
elevando  del  40,09  per  cento  quelle  individuali  mensili  nette
determinate per l'anno 1981."