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LEGGE 9 febbraio 1979, n. 38

Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/1987)
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Testo in vigore dal: 1-3-1979
al: 28-2-1987
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                             (Finalita') 
 
  La cooperazione dell'Italia con i Paesi in via  di  sviluppo  -  di
seguito anche denominata "cooperazione allo sviluppo" - comprende  le
iniziative pubbliche  e  private  programmate  ed  attuate  nei  modi
previsti dalla presente legge, e  dirette  a  favorire  il  progresso
economico e sociale, tecnico e culturale di tali  Paesi,  in  armonia
con  i  loro  programmi  di  sviluppo.  Essa  persegue  obiettivi  di
solidarieta' tra i popoli, ispirandosi ai  principi  stabiliti  dalle
Nazioni Unite. La cooperazione con i Paesi  in  via  di  sviluppo  e'
parte  integrante  delle  relazioni  economiche  internazionali   che
l'Italia promuove, nel quadro della interdipendenza dello sviluppo di
tutti i Paesi. 
  I programmi e  le  iniziative  specifiche  di  cooperazione  devono
conformarsi agli accordi sottoscritti dall'Italia in sede  bilaterale
e multilaterale  ed  essere  correlati  con  quelli  della  Comunita'
economica europea e degli organismi internazionali.