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LEGGE 9 febbraio 1979, n. 38

Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/1987)
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Testo in vigore dal:  1-3-1979 al: 28-2-1987
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalita


La cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo - di seguito anche denominata "cooperazione allo sviluppo" - comprende le iniziative pubbliche e private programmate ed attuate nei modi previsti dalla presente legge, e dirette a favorire il progresso economico e sociale, tecnico e culturale di tali Paesi, in armonia con i loro programmi di sviluppo. Essa persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli, ispirandosi ai principi stabiliti dalle Nazioni Unite. La cooperazione con i Paesi in via di sviluppo è parte integrante delle relazioni economiche internazionali che l'Italia promuove, nel quadro della interdipendenza dello sviluppo di tutti i Paesi.
I programmi e le iniziative specifiche di cooperazione devono conformarsi agli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale ed essere correlati con quelli della Comunità economica europea e degli organismi internazionali.