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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. 32

Applicazione della legge 25 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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Testo in vigore dal:  11-2-1979 al: 3-6-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente delega al Governo ad emanare le norme occorrenti per l'applicazione della convenzione sul rilascio dei brevetti (convenzione sul brevetto europeo) con regolamento di esecuzione ed allegati, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e delle finanze; Decreta:

Art. 1

Deposito della domanda


Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio centrale brevetti, direttamente o tramite il servizio postale. Si applicano i primi due commi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540.
Le persone fisiche o giuridiche che abbiano il domicilio o la sede in Italia debbono depositare la domanda di brevetto europeo esclusivamente presso l'Ufficio centrale brevetti; l'obbligo non sussiste quando venga rivendicata la priorità di una domanda di brevetto nazionale depositata in Italia da oltre novanta giorni senza essere stata assoggettata al vincolo del segreto.
Si applicano le disposizioni dell'art. 27-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Le disposizioni che precedono non si applicano alle domande divisionali di cui all'art. 76 della convenzione sul brevetto europeo.
La domanda di brevetto europeo, redatta secondo le norme convenzionali, deve essere corredata da una copia della descrizione e delle rivendicazioni redatta in lingua italiana, nonché dagli eventuali disegni. Detta copia sostituisce la traduzione prevista al secondo comma del successivo art. 3, nonché quella prevista al terzo e quarto comma del successivo art. 4 qualora il brevetto europeo sia concesso senza modificazioni; essa sarà posta a disposizione del pubblico dopo che sia avvenuta la pubblicazione della domanda di brevetto europeo ai sensi dell'art. 93 della convenzione sul brevetto europeo.
L'Ufficio centrale brevetti informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.