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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 20

Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonchè norme in materia di obblighi contributivi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 92 (in G.U. 01/04/1979, n.91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1979)
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Testo in vigore dal: 1-2-1979
al: 1-4-1979
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare
ulteriormente  le norme relative al contenimento del costo del lavoro
nonche'  di  prevedere un termine piu' ampio per consentire ai datori
di  lavoro  di adempiere, con completezza ed esattezza, agli obblighi
contributivi loro imposti dalle disposizioni vigenti in materia;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze,  del bilancio e della
programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  termine  di  cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio
1978,  n.  353,  convertito,  con modificazioni, nella legge 5 agosto
1978, n. 502, e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 1 gennaio
al  30  giugno  1979.  Per  tale periodo la riduzione contributiva si
applica  altresi'  alle  imprese  che, costituitesi come societa' per
azioni,  esercitano  in  forma  industriale,  mediante  una complessa
organizzazione  tecnico-amministrativa,  l'attivita' di progettazione
di  impianti  industriali,  alle  aziende  idrotermali,  anche se non
annesse ad imprese alberghiere, nonche' alle imprese di distribuzione
e noleggio di films e di esercizio delle sale cinematografiche.
  Le  norme  del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con
modificazioni,  nella legge 5 agosto 1978, n. 502, nonche' quelle del
presente decreto non si applicano agli apprendisti.