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LEGGE 8 gennaio 1979, n. 8

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 19-1-1979
al: 24-6-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  attesa  del riordinamento della materia, cui si provvedera' con
la legge organica di riforma delle attivita' musicali da emanarsi, ai
sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio  1977,  n.  616,  entro  il  31  dicembre 1979, e salvo quanto
previsto  dal successivo articolo 3, il personale artistico e tecnico
da  impiegare,  anche  con  rapporto  di  lavoro autonomo, dagli enti
lirici,    dalle    istituzioni    concertistiche    assimilate,   da
amministrazioni,   enti,  istituzioni  musicali  aventi  personalita'
giuridica  pubblica  o  privata, nonche' da privati datori di lavoro,
per  la  realizzazione  di  manifestazioni musicali e di balletto, e'
assunto  per il tramite dell'ufficio speciale per il collocamento dei
lavoratori  dello  spettacolo,  istituito  con decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.
  E' ammessa la richiesta nominativa.
  Gli impiegati, gli operai ed i lavoratori in genere da utilizzare
per  la  realizzazione  di  manifestazioni  artistiche  sono  assunti
secondo  le  norme  della legge 29 aprile 1949, n. 264, e del decreto
del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.