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LEGGE 8 gennaio 1979, n. 8

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-1-1979 al: 24-6-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In attesa del riordinamento della materia, cui si provvederà con la legge organica di riforma delle attività musicali da emanarsi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, entro il 31 dicembre 1979, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, il personale artistico e tecnico da impiegare, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti lirici, dalle istituzioni concertistiche assimilate, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonché da privati datori di lavoro, per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, è assunto per il tramite dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.
È ammessa la richiesta nominativa.
Gli impiegati, gli operai ed i lavoratori in genere da utilizzare
per la realizzazione di manifestazioni artistiche sono assunti secondo le norme della legge 29 aprile 1949, n. 264, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.