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DECRETO-LEGGE 10 novembre 1978, n. 702

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 gennaio 1979, n. 3 (in G.U. 12/01/1979, n.12).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal: 18-11-1978
al: 12-1-1979
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Considerata  la  necessita' e l'urgenza di dettare disposizioni che
consentano  agli  enti locali di predisporre nei termini prescritti i
bilanci di previsione per l'anno 1979;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
del  bilancio  e della programmazione economica, dell'interno e delle
finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  In  deroga  alle  disposizioni  vigenti, il termine per l'esame del
bilancio  preventivo  1979  dei  comuni e delle province da parte del
comitato  regionale  di  controllo  e'  fissato  in giorni trenta dal
ricevimento.  In  caso  di  richiesta di chiarimenti, gli enti locali
sono  tenuti  a  provvedere  entro  dieci  giorni dal ricevimento. Le
richieste sospensive hanno effetto solo se motivate.
  Il  comitato  regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio
provvedimento  definitivo  entro  i  dieci giorni successivi a quello
ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.
  Decorso  il  suindicato  termine assegnato al comitato regionale di
controllo   senza   che   quest'ultimo   abbia  emanato  il  relativo
provvedimento, la deliberazione del bilancio diventa esecutiva.