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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1267

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-11-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della
pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Gli  articoli  25,  27, 30, 31, 33, 36 e 40, relativi al corso di
laurea in scienze politiche, sono modificati nel modo seguente:
      Art. 25 - e' integrato con il seguente ultimo comma:
      "Il  consiglio  di  facolta' puo' derogare alla norma di cui al
comma precedente nel caso di studenti provenienti da altre facolta' o
gia' laureati".
  Art. 27 - e' abrogato e sostituito dal seguente:
  "Lo  studente  e' tenuto a seguire i corsi con durata biennale ed a
superare  i  relativi  esami  in due lingue straniere moderne. Una di
queste deve essere l'inglese o il francese; l'altra e' a scelta dello
studente,  con  preferenza  per  quelle  insegnate nella facolta'. La
frequenza  del corso di lingua inglese o di lingua francese deve aver
luogo nel biennio propedeutico".
  Art. 30 - e' abrogato e sostituito dal seguente:
  "Lo  studente  deve  seguire i corsi e superare gli esami di almeno
dieci  materie  indicate  nell'elenco  predisposto dalla facolta' per
ciascun  indirizzo.  Di  questi corsi non piu' di sette e non meno di
quattro  sono  stabiliti  nel  piano  ufficiale  della  facolta' come
obbligatori;  gli  altri sono a scelta dello studente nell'ambito dei
restanti insegnamenti del suddetto elenco".
  Art. 31 - e' abrogato e sostituito dal seguente:
  "Il  consiglio  di  facolta'  prima  dell'inizio  di  ciascun  anno
accademico  predispone  il  piano  di  studi  ufficiale che fissa gli
insegnamenti, distribuiti per l'anno di corso.
  Comunque,   a  norma  delle  vigenti  leggi  gli  studenti  possono
presentare  motivati  piani di studio individuali, divisi per anno di
corso  e  contenenti un numero di insegnamenti pari a quello indicato
nel piano ufficiale.
  Tali  piani, ove approvati dal consiglio di facolta', sostituiscono
a tutti gli effetti il piano ufficiale".
  Art.  33 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:
    analisi del linguaggio politico;
    demografia storica;
    diritto commerciale internazionale;
    diritto degli enti locali;
    economia internazionale;
    governo locale;
    matematiche per le scienze sociali;
    politica economica regionale;
    politica economica internazionale;
    sistemi economici comparati;
    storia dell'America latina;
    storia delle istituzioni sociali e politiche;
    storia dei movimenti sindacali;
    storia del movimento operaio;
    storia delle dottrine sociali;
    storia moderna e contemporanea dell'Asia;
    storia moderna contemporanea del sub-continente indiano;
    geografia sociale;
    sociologia della conoscenza;
    sociologia dell'educazione;
    sociologia delle comunicazioni di massa.
  Lo  stesso  elenco  e'  modificato  nel  senso  che  l'insegnamento
complementare  di "Storia moderna e contemporanea dell'Asia centrale"
muta  la  denominazione  in quella di "Storia moderna e contemporanea
dell'Iran e dell'Asia centrale".
  Art. 36 - e' abrogato e sostituito dal seguente:
  "Superato  l'esame  di  laurea  lo  studente  consegue il titolo di
dottore   in   scienze  politiche  con  l'indicazione  dell'indirizzo
prescelto".
  Art. 40 - e' abrogato e sostituito dal seguente:
  "L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta su un tema
scelto dal candidato nell'ambito delle materie dell'indirizzo seguito
e  di  quelle  del biennio propedeutico direttamente connesse e nella
discussione  della  stessa. La relativa comunicazione alla segreteria
della  facolta'  deve aver luogo almeno sei mesi prima della sessione
di esame".
  Dopo  l'art.  62,  e  con  lo  spostamento  della numerazione degli
articoli  successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo
agli istituti annessi alla facolta' di medicina e chirurgia:
    Art.  63.  - Alla facolta' di medicina e chirurgia sono annessi i
seguenti istituti:
      anatomia ed istologia patologica;
      anatomia umana normale;
      antropologia criminale;
      biologia generale e genetica medica;
      chimica biologica;
      chirurgia vascolare;
      clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
      clinica delle malattie infettive;
      clinica delle malattie nervose e mentali;
      clinica dermosifilopatica;
      clinica medica generale e terapia medica I;
      clinica medica generale e terapia medica II;
      clinica neurochirurgica;
      clinica oculistica;
      clinica odontoiatrica;
      clinica ortopedica;
      clinica ostetrica e ginecologica;
      clinica otorinolaringoiatrica;
      clinica pediatrica;
      clinica psichiatrica;
      clinica    tisiologica    e    delle   malattie   dell'apparato
respiratorio;
      farmacologia I;
      farmacologia II;
      fisiologia umana;
      gerontologia e geriatria;
      idrologia medica;
      igiene;
      istologia ed embriologia generale;
      medicina del lavoro;
      medicina legale delle assicurazioni;
      medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
      microbiologia;
      patologia generale;
      patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
      patologia speciale medica e metodologia clinica I;
      radiologia e terapia fisica;
      semeiotica chirurgica.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1978
  Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 190