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LEGGE 18 agosto 1978, n. 506

Modificazioni al regime fiscale sugli spiriti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1981)
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Testo in vigore dal: 5-9-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  diritto  erariale sugli alcoli di prima categoria o considerati
tali  agli  effetti  fiscali, previsto dall'articolo 16, primo comma,
del   decreto-legge   18   marzo   1976,   n.   46,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e' aumentato da L.
90.000 a L. 130.000 per ettanidro.
  Le  misure  ridotte  del diritto erariale sugli alcoli previste dal
predetto  articolo  16, secondo comma, del citato decreto-legge, sono
elevate a L. 80.000 per ettanidro ad eccezione di quella per l'alcole
di seconda categoria proveniente da frutta che resta ferma a L. 6.000
per ettanidro.