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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1260

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 14-9-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica  del  Sacro  Cuore  di
Milano, approvato con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163  e
modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030,  e  successive
modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di  Milano  e  convalidati
dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro  Cuore  di  Milano,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso: 
    L'art. 102,  relativo  alle  norme  generali  per  le  scuole  di
specializzazione in medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che
il secondo e terzo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 
    "La durata dei corsi di specializzazione non e'  suscettibile  di
abbreviazioni. 
    La  frequenza  ai  corsi  teorico-pratici  e   l'internato   sono
obbligatori. Alle scuole di specializzazione possono iscriversi  solo
i laureati in medicina e chirurgia". 
  Art. 103, primo comma - e' modificato nel senso che  la  scuola  di
specializzazione in ematologia  clinica  e  di  laboratorio  muta  la
denominazione in quella di scuola di specializzazione  in  ematologia
generale. 
  Nello stesso art. 103 il quarto ed il quinto comma sono soppressi. 
  L'art. 104, relativo alla scuola di  specializzazione  in  malattie
dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di
scuola di specializzazione in cardiologia, e' abrogato  e  sostituito
dal seguente: 
 
  Scuola di specializzazione in cardiologia 
  Art. 104. - La scuola di specializzazione in  cardiologia  ha  sede
presso l'istituto di patologia  speciale  medica  della  facolta'  di
medicina e chirurgia dell'Universita' cattolica  del  Sacro  Cuore  e
conferisce il diploma di specialista in cardiologia. 
  La direzione della scuola e' affidata  al  professore  di  ruolo  e
fuori  ruolo  della  stessa  materia  o  della  materia  di  cui   la
cardiologia   e'   parte.   Possono   iscriversi   alla   scuola   di
specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in  possesso  del
diploma  di  abilitazione  all'esercizio   professionale   rilasciato
dall'autorita' competente. 
  La durata  del  corso  di  studi  e'  di  quattro  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni. 
  Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso, e
complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. 
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      1)  anatomia  umana  normale   ed   embriologia   dell'apparato
cardiovascolare; 
      2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I); 
      3) biochimica e biofisica; 
      4)    semeiotica    fisica    e    strumentale    dell'apparato
cardiovascolare (I); 
      5) informatica medica e strumentazione biomedica (I); 
    2° Anno: 
      1) anatomia patologica (I) 
      2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II); 
      3) patologia e clinica cardiovascolare (I); 
      4)    semeiotica    fisica    e    strumentale    dell'apparato
cardiovascolare (II); 
      5) informatica medica e strumentazione biomedica (II); 
      6) radiologia (I); 
      7)   aspetti   sociali   ed   epidemiologici   delle   malattie
cardiovascolari. 
    3° Anno: 
      1) anatomia patologica (II); 
      2)    semeiotica    fisica    e    strumentale    dell'apparato
cardiovascolare (III); 
      3) patologia e clinica cardiovascolare (Il); 
      4) radiologia (II); 
      5) terapia medica e farmacologia clinica (I). 
    4° Anno: 
      1)    semeiotica    fisica    e    strumentale    dell'apparato
cardiovascolare (IV); 
      2) patologia e clinica cardiovascolare (III); 
      3) terapia medica e farmacologia clinica (II); 
      4) terapia chirurgica; 
      5) terapie intensive cardiologiche. 
  La  frequenza  alle  lezioni  e  alle  esercitazioni  pratiche   e'
obbligatoria. 
  Gli allievi che non conseguono le  attestazioni  di  frequenza  sul
relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di
esame. 
  Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli  anni
di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle  materie
impartite durante l'anno. 
  Al termine del corso di studi per il conseguimento del  diploma  di
specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare  l'esame
di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento di
carattere cardiologico. 
  L'art. 105, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione
in oncologia, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e'
stabilito in quarantacinque (45) per l'intero corso di studi. 
  Art. 106, primo comma - e' modificato nel senso che  la  scuola  di
specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
muta la denominazione in quella  di  scuola  di  specializzazione  in
otorinolaringoiatria. 
  Nello stesso art. 106 il settimo comma e' soppresso. 
  L'art. 108, relativo alla scuola di specializzazione  in  patologia
generale, e' modificato nel senso che il terzo comma e' soppresso. 
  Nello  stesso  art.  108  le   denominazioni   delle   materie   di
insegnamento del 1° anno di corso "biologia generale (cause patogene:
fisiche, chimiche e biologiche)" e "patologia delle  infezioni"  sono
modificate nel modo seguente: 
    eziologia  generale  (cause   patogene:   fisiche,   chimiche   e
biologiche); 
    patologia delle infezioni. 
  L'art. 109, terzo comma, relativo alla scuola  di  specializzazione
in anestesiologia e rianimazione, e'  modificato  nel  senso  che  il
numero degli iscritti e' stabilito  in  settantacinque  per  l'intero
corso di studi. 
  Art. 110, secondo comma - il numero  degli  iscritti  da  ammettere
alla  scuola  di  specializzazione  in  radiologia  e'  stabilito  in
ottantaquattro (84) per l'intero corso di studi. 
  L'art. 111, primo comma, relativo alla scuola  di  specializzazione
in chirurgia vascolare, e' modificato nel senso che il  numero  degli
iscritti e' stabilito in cinquantaquattro (54) per l'intero corso  di
studi. 
  L'art. 112, relativo alla scuola di specializzazione in  ostetricia
e ginecologia, che muta la  denominazione  in  quella  di  scuola  di
specializzazione  in  ginecologia  ed  ostetricia,  e'   abrogato   e
sostituito dal seguente: 
 
  Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia 
  Art. 112.  -  La  scuola  di  specializzazione  in  ginecologia  ed
ostetricia  ha  sede  presso  l'istituto  di  clinica   ostetrica   e
ginecologica e conferisce il diploma di specialista in ginecologia  e
ostetricia. 
  La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo  della
stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di
ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e  chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di
abilitazione all'esercizio  professionale  rilasciato  dall'autorita'
competente. 
  La durata  del  corso  di  studi  e'  di  quattro  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni. 
  Il numero massimo degli allievi e' di dodici per anno  di  corso  e
complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi. 
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      elementi di genetica medica; 
      elementi di embriologia; anatomia macro e  micro  dell'apparato
genitale femminile; anatomia delle pelvi; 
      elementi di fisiopatologia della riproduzione umana; 
      fisiologia ostetrica; 
      endocrinologia ginecologica ed ostetrica; 
      semeiotica e diagnostica ostetrica; 
      patologia ostetrica e ginecologica (I); 
      lingua straniera (inglese) (I). 
    2° Anno: 
      semeiotica e diagnostica ginecologica; 
      operazioni ostetriche (I); 
      anatomia  ed  istologia   patologica   della   sfera   genitale
femminile; 
      citologia ginecologica; 
      patologia ostetrica e ginecologica (II); 
      diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia; 
      lingua straniera (inglese) (II). 
    3° Anno: 
      puericultura prenatale; 
      immunologia ostetrica e ginecologica; 
      analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia; 
      operazioni ostetriche (II); 
      operazioni ginecologiche (I); 
      ostetricia e ginecologia forense; 
      terapia medica in ostetricia e ginecologia; 
      clinica ostetrica e ginecologica (I); 
      psicosomatica ostetrica e ginecologica; 
      lingua straniera (inglese) (III). 
    4° Anno: 
      neonatologia; 
      urologia ginecologica; 
      radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
      chirurgia addominale; 
      operazioni ginecologiche (II); 
      clinica ostetrica e ginecologica; 
      lingua straniera (inglese) (IV). 
    La frequenza alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni  pratiche  e'
obbligatoria. 
  Gli allievi che non conseguono le  attestazioni  di  frequenza  sul
relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di
esame. 
  Alla fine di ogni anno di corso gli  iscritti  per  essere  ammessi
agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle
materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi  pluriennali
l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. 
  Al termine del corso di studi per il conseguimento del  diploma  di
specialista in ginecologia ed ostetricia,  gli  interessati  dovranno
superare  l'esame  di  diploma  su  un   argomento   attinente   alla
specializzazione. 
  L'art. 113, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia,
e' modificato nel senso che il sesto comma e' soppresso. 
  L'art.  114,  relativo   alla   scuola   di   specializzazione   in
psichiatria,  e'  modificato  nel  senso  che  il  quinto  comma   e'
soppresso. 
  L'art. 119, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione
in malattie dell'apparato digerente, e' modificato nel senso  che  il
numero degli iscritti e' stabilito in trenta (30) per l'intero  corso
di studi. 
  L'art.  125,  relativo   alla   scuola   di   specializzazione   in
endocrinologia, e'  modificato  nel  senso  che  il  terzo  comma  e'
soppresso. 
  Gli  articoli  126,  127   e   128,   relativi   alla   scuola   di
specializzazione in medicina del lavoro, sono abrogati  e  sostituiti
dai seguenti: 
 
  Scuola di specializzazione in medicina del lavoro 
  Art. 126. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha
sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma
di specialista in medicina del lavoro. 
  La direzione della scuola e' affidata  al  professore  di  ruolo  o
fuori  ruolo  della  stessa  materia  della  specializzazione  o,  in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. 
  E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del  diploma
di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita'
competente. 
  La durata  del  corso  di  studi  e'  di  quattro  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni. 
  Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso  e
complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. 
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Art. 127. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      igiene del lavoro (I); 
      fisiologia del lavoro ed ergonomia (I); 
      tecnologia industriale; 
      statistica medica e biometria; 
      tecniche di laboratorio. 
    2° Anno: 
      patologia e clinica delle malattie da lavoro (I); 
      igiene del lavoro (II); 
      fisiologia del lavoro ed ergonomia (II); 
      psicologia del lavoro; 
      tossicologia industriale. 
    3° Anno: 
      patologia e clinica delle malattie da lavoro (Il); 
      prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (I); 
      epidemiologia delle malattie da lavoro; 
      radiobiologia e radioprotezione; 
      dermatologia professionale. 
    4° Anno: 
      patologia e clinica delle malattie da lavoro (III); 
      prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (II); 
      pronto soccorso; 
      medicina legale e delle assicurazioni; 
      organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro. 
      Art. 128. - Le materie fondamentali anzidette  potranno  essere
integrate con insegnamenti facoltativi  stabiliti,  su  proposta  del
direttore della scuola, di anno in anno. 
    La frequenza alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni  pratiche  e'
obbligatoria. 
  Gli allievi che non conseguono le  attestazioni  di  frequenza  sul
relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di
esame. 
  Alla fine di ogni anno di corso gli  iscritti  per  essere  ammessi
agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie
impartite durante l'anno. 
  Per le materie biennali o triennali l'esame  sara'  sostenuto  alla
fine del biennio o del triennio. 
  I corsi saranno integrati  ogni  anno  da  periodi  obbligatori  di
tirocinio in servizi di medicina del lavoro e di igiene industriale. 
  Al termine del corso di studi per il conseguimento del  diploma  di
specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare
l'esame di diploma consistente  nella  dissertazione  scritta  su  un
argomento attinente alla specializzazione. 
  L'art. 129, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione
in medicina interna, e' modificato nel  senso  che  il  numero  degli
iscritti e' stabilito in settantacinque (75) per  l'intero  corso  di
studi. 
  Nello stesso art. 129 il quinto e sesto comma sono soppressi. 
  L'art.  137,  relative   alla   scuola   di   specializzazione   in
microbiologia,  e'  modificato  nel  senso  che  il  terzo  comma  e'
soppresso. 
  La scuola di specializzazione in oculistica di  cui  agli  articoli
138,  139,  140,  muta  la  denominazione  in  quella  di  scuola  di
specializzazione in oftalmologia. 
  Gli articoli 148, 149, 150, 151, 152, 153, relativi alla scuola  di
specializzazione in chirurgia plastica  ricostruttiva,  che  muta  la
denominazione in quella di scuola di  specializzazione  in  chirurgia
plastica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 
 
  Scuola di specializzazione in chirurgia plastica 
  Art. 148. - La scuola di specializzazione in chirurgia plastica  ha
sede presso l'istituto di clinica chirurgica e conferisce il  diploma
di specialista in chirurgia plastica. 
  Art. 149. - La direzione della scuola e' affidata al professore  di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo della materia affine. 
  Art. 150. - Possono iscriversi alla scuola  di  specializzazione  i
laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio  del
corso  il  possesso  del  diploma   di   abilitazione   all'esercizio
professionale rilasciato dalla autorita' competente. 
  La  durata  del  corso  di  studi  e'  di  cinque  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni. 
  Il numero massimo degli allievi e' di quattro (4) per anno di corso
e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. 
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Art. 151. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      anatomia ed embriologia con particolare riguardo  al  capo,  al
collo, arti superiori ed inferiori, organi genitali; 
      patologia    generale    (infezioni,    flogosi,     immunita',
etiopatogenesi delle malformazioni  congenite,  neoplasie  maligne  e
benigne); 
      anatomia ed istopatologia,  con  particolare  riferimento  alla
malattia-ustione e alle neoplasie maligne e benigne; 
      anestesiologia e rianimazione: concetti generali; 
      patologia secondaria; 
      guarigione delle ferite; 
      principi e regole pratiche di chirurgia (strumenti, sterilita',
emostasi); 
      trapianti I; 
      autoinnesti: indicazioni  per  l'utilizzazione  terapeutica  di
cute, derma, grasso, fascia,  cartilagine,  ossa,  tendini,  segmenti
nervosi e tessuti composti; 
      semeiologia del sistema nervoso periferico. 
    2° Anno: 
      anatomia chirurgica; 
      tecniche e procedure operatorio  in  chirurgia  generale  e  in
chirurgia plastica; 
      trapianti II; 
      omoinnesti: concetti generali (con particolare riferimento agli
aspetti genetici e immunitari); 
      tipizzazione dei tessuti; 
      utilizzazione clinica degli omoinnesti; 
      etero-innesti: estensione e  limiti  della  loro  utilizzazione
clinica; 
      traumatologia dei tessuti molli; 
      traumi complessi interessanti cute, tessuti molli e ossa; 
      shock emorragico; 
      shock traumatico; 
      shock da ustione; 
      malattia-ustione: fisiopatologia e clinica I; 
      inserti  non  biologici:  estensione  e   limiti   della   loro
utilizzazione clinica. 
    3° Anno: 
      malattia-ustione: terapia medica e chirurgica II; 
      lesioni da raggi; 
      elementi di chirurgia addominale; 
      elementi di otorinolaringoiatria; 
      elementi di stomatologia; 
      elementi di ortopedia generale; 
      dermatologia generale, con specifico riferimento alle  malattie
o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di  trattamento
chirurgico I; 
      elementi di genetica. 
    4° Anno: 
      metodologia chirurgica differenziale; 
      malformazioni congenite del volto, delle mani  e  degli  organi
genitali; 
      agenesie; 
      chirurgia riparatrice e ricostruttiva della mano; 
      trattamento chirurgico delle lesioni del volto e delle fratture
del massiccio facciale; 
      trattamento chirurgico delle deformita' congenite  e  acquisite
del naso, delle labbra, del mento, della mandibola, del  palato,  del
pavimento dell'orbita, del padiglione auricolare; 
      metodologia  chirurgica  differenziale   applicata   ai   danni
anatomici e funzionali derivanti dalla paralisi del settimo; 
      chirurgia d'urgenza; 
      dermatologia generale con specifico riferimento alle malattie o
lesioni congenite di competenza plastica,  passabili  di  trattamento
chirurgico II. 
    5° Anno: 
      patologia traumatica delle arterie e dei nervi periferici; 
      elementi di chirurgia vascolare; 
      microchirurgia vascolare e nervosa; 
      elementi di criobiologia e crioterapia; 
      elementi di fisio-chinesiterapia; 
      problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica; 
      medicina  legale  e  delle   assicurazioni,   con   particolare
riferimento alle deformita' anatomiche e alle menomazioni  funzionali
di origine traumatica. 
  Art. 152.  -  La  frequenza  alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni
pratiche e' obbligatoria. 
  Gli allievi che non  conseguono  l'attestazione  di  frequenza  sul
relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di
esame. 
  E' fatto obbligo agli allievi del primo biennio a presenziare ad un
minimo di trenta sedute operatorie per anno; gli allievi del 3°,  4°,
5° anno dovranno partecipare quali primi assistenti ad un  numero  di
cinquanta interventi per anno. 
  Art. 153. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere
ammessi agli anni di corso successivi devono  superare  le  prove  di
esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a  corsi
pluriennali l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. 
  Al termine del corso di studi per il conseguimento del  diploma  di
specialista in chirurgia plastica, gli interessati dovranno  superare
l'esame di diploma consistente  nella  dissertazione  scritta  di  un
argomento attinente alla specializzazione. 
  La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria di
cui agli articoli 154, 155 muta la denominazione in quella di  scuola
di specializzazione in odontostomatologia. 
  Dopo l'art. 155, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione   in
medicina legale e delle assicurazioni. 
  Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni
  Art.  156.  -  Presso  l'istituto  di  medicina  legale   e   delle
  assicurazioni  e'  istituita  la  scuola  di  specializzazione   in
  medicina legale e delle assicurazioni. 
  La durata del corso di studi e' di anni 3 (tre). 
  Direttore della scuola e' il titolare della  cattedra  di  medicina
legale e delle assicurazioni. 
  Alla scuola possono  iscriversi  solo  i  laureati  in  medicina  e
chirurgia in numero limitato a quindici per l'intero corso di studi. 
  Art. 157. - Le materie di insegnamento della scuola sono: 
    1° Anno: 
      medicina legale generale; 
      elementi di diritto pubblico e privato; 
      tecnica   e   diagnostica   anatomo-patologica    generale    e
medico-legale; 
      traumatologia medico-legale; 
      semeiotica medico-legale. 
    2° Anno: 
      medicina legale penalistica; 
      deontologia medica; 
      neuropsichiatria medico-legale; 
      elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
      indagini di sopralluogo; 
      identificazione personale. 
    3° Anno: 
      medicina legale civilista e canonistica; 
      tossicologia medico-legale; 
      tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense; 
      ostetricia e ginecologia forense; 
      elementi di legislazione del lavoro; 
      medicina delle assicurazioni; 
      medicina legale militare e pensionistica civile. 
  Art.  158.  -  Gli  insegnamenti  hanno  carattere   essenzialmente
dimostrativo e  di  pratica  esercitazione  e  saranno  integrati  da
periodi di internato della durata di almeno sei mesi per anno. 
  Possono essere organizzate inoltre conferenze pratiche  da  tenersi
da docenti di altre materie che abbiano attinenza con gli scopi della
scuola. 
  Art. 159. - Alla fine di ogni anno di corso gli  allievi,  i  quali
abbiano frequentato il corso stesso, dovranno  sostenere  e  superare
tutti  gli  esami  previsti   dal   piano   degli   studi   ai   fini
dell'iscrizione all'anno successivo. 
  Alla fine del triennio gli allievi, i quali abbiano  frequentato  i
corsi ed eseguito le esercitazioni, saranno  ammessi  alle  prove  di
esame per il conseguimento del diploma. 
  Gli esami consisteranno in una prova orale teorica e pratica  sulle
materie di insegnamento e  nella  discussione  di  una  dissertazione
sopra un argomento attinente all'insegnamento della scuola. 
  I  candidati  non  riconosciuti  idonei  all'esame  di  diploma  si
potranno ripresentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se
al secondo esame non sara' loro  riconosciuta  l'idoneita',  verranno
senz'altro esclusi da ulteriori prove. 
  Art. 160. - Agli allievi i quali  abbiano  ottenuto  l'approvazione
nell'esame   di   diploma   verra'   rilasciato   il    diploma    di
specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni,  valido  a
tutti gli effetti di legge. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977 
 
                                LEONE 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1978 
  Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 199