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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1257

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 3-9-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n.  1098 e modificato con regio decreto 5
ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Cagliari  e convalidati dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Cagliari, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Dopo l'art. 228, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
ortopedia.

               Scuola di specializzazione in ortopedia

  Art.  229.  -  La  scuola  di specializzazione in ortopedia ha sede
presso  l'istituto  di  clinica ortopedica e conferisce il diploma di
specializzazione   in   ortopedia.   Direttore  della  scuola  e'  un
professore ordinario dell'istituto di clinica ortopedica.
  Il corso ha durata di cinque anni.
  Potranno essere ammessi alla scuola soltanto i laureati in medicina
e chirurgia.
  Il  numero  degli  iscritti  non potra' superare il numero di venti
complessivamente.
  Art.  230.  - La frequenza e' obbligatoria nell'istituto sede della
scuola,  per  un periodo di almeno dieci mesi per anno accademico. E'
in facolta' del direttore della scuola di concedere una deroga a tale
norma  solo  agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche
ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano
assistenti  di  ruolo  in  divisioni  di ortopedia e traumatologia di
ospedali  regionali  o  provinciali;  per  queste  due  categorie  di
iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola,
puo' essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.
  Per  nessun  motivo  sono  ammesse  abbreviazioni alla durata degli
studi.  Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente
pratico  e  dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento
dovra'  anche  svolgersi  un corso regolare di lezioni, il cui numero
verra' fissato nell'allegato piano idi studio.
  Art.  231.  - Il piano di studi della scuola di specializzazione in
ortopedia e' il seguente:
    1° Anno:
      Insegnamento pratico:
        chirurgia generale;
        pronto soccorso generale;
        fisioterapia.
      Insegnamento teorico:
        anatomia dell'apparato locomotore;
        fisiologia dell'apparato locomotore;
        semeiotica ortopedica;
        nozioni di chirurgia generale;
        bioingegneria dell'apparato locomotore I.
    2° Anno:
      Insegnamento pratico:
        chirurgia   generale  (con  frequenza  eventuale  in  reparti
specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
        reparti di pronto soccorso traumatologico;
        reparti di ortopedia e traumatologia.
      Insegnamento teorico:
        anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore I;
        patologia dell'apparato locomotore I;
        clinica ortopedica I;
        traumatologia dell'apparato locomotore I;
        radiologia I;
        nozioni di chirurgia d'urgenza e p.s.;
        bioingegneria dell'apparato locomotore II.
    3° Anno:
      Insegnamento pratico:
        reparti  di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di
degenza e sale gessi).
      Insegnamenti teorici:
        anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore II;
        patologia dell'apparato locomotore II;
        clinica ortopedica II;
        traumatologia dell'apparato locomotore II;
        radiologia II;
        tecnica operatoria I;
        apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
        elementi di reumatologia.
    4° Anno:
      Insegnamento pratico:
        reparti  di  ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti
operatori).
      Insegnamenti teorici:
        patologia dell'apparato locomotore III;
        clinica ortopedica III;
        traumatologia dell'apparato locomotore III;
        tecnica operatoria II;
        fisiokinesiterapia;
        neuropatologia        dell'apparato       locomotore       ed
elettrodiagnostica;
        nozioni di medicina legale.
    5° Anno:
      Insegnamento pratico:
        reparti  di  ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti
operatori);
        officine ortopediche.
      Insegnamenti teorici:
        patologia dell'apparato locomotore IV;
        clinica ortopedica IV;
        traumatologia dell'apparato locomotore IV;
        tecnica operatoria III;
        fisioterapia.
  Art. 232. - Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami
di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta
ed   incruenta  ortopedica  e  traumatologica,  di  radiodiagnostica,
saranno  teorici  e  pratici. Per l'ammissione al corso successivo e'
obbligatorio  il  superamento  degli  esami  delle materie di ciascun
corso.
  Per   l'ammissione   all'esame   di  diploma  il  candidato  dovra'
presentare  una  tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della
specialita'.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 agosto 1978
  Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 2