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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1247

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-8-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di  Bari,  approvato  con  regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con  regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio superiore  della
pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
    Art. 68 - all'elenco degli insegnamenti complementari  del  corso
di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: 
      miglioramento genetico degli alberi forestali; 
      salvaguardia e valutazione delle risorse genetiche; 
      geologia applicata. 
    Lo stesso elenco e' modificato nel  senso  che  gli  insegnamenti
semestrali di produzione e controllo delle sementi e di batteriologia
fitopatologica mutano  la  denominazione  in  quella  di  principi  e
metodologie genetiche delle  produzioni  sementiere  (annuale)  e  di
fitobatteriologia (annuale) ed i  seguenti  insegnamenti  passano  da
semestrali ad annuali: 
      bachicoltura e apicoltura; 
      colture protette; 
      coniglicoltura; 
      edilizia zootecnica; 
      fisioclimatologia animale; 
      foraggicoltura; 
      frutticoltura industriale; 
      igiene zootecnica; 
      micotossicologia; 
      patologia delle piante ortive; 
      patologia delle sementi; 
      tecnica delle applicazioni frigorifere. 
    L'art.  76,  relativo  all'elenco  degli  istituti  annessi  alla
facolta' di agraria, e' modificato  nel  senso  che  all'istituto  di
agronomia e coltivazioni erbacee  fa  capo  anche  l'insegnamento  di
giardini e tappeti erbosi; all'istituto di  microbiologia  agraria  e
tecnica fa capo l'insegnamento di microbiologia delle  contaminazioni
dell'ambiente e dei prodotti agricoli, all'istituto di  zootecnia  fa
capo  l'insegnamento  di   fisiologia   della   nutrizione   animale;
all'istituto di meccanica agraria  fanno  capo  gli  insegnamenti  di
meccanizzazione  delle  aziende   zootecniche   e   di   macchine   e
attrezzature per la sistemazione e per  grandi  movimenti  di  terra.
All'istituto di industrie agrarie fa capo l'insegnamento di chimica e
tecnologia  degli  alimenti;  all'istituto   di   estimo   rurale   e
contabilita' fa capo  l'insegnamento  di  metodologia  della  pratica
estimativa;   all'istituto   di   entomologia   agraria    fa    capo
l'insegnamento di entomologia forestale. 
  Dopo l'art. 76,  e  con  lo  spostamento  della  numerazione  degli
articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi
alla istituzione del seminario di studi di genetica agraria. 
  Seminario di studi di genetica agraria 
  Art. 77. - Il seminario di genetica agraria  e'  istituito  con  lo
scopo di promuovere il progresso degli studi  di  genetica  applicata
alle produzioni vegetali e animali attraverso  conferenze,  cicli  di
lezioni, riunioni e pubblicazioni a carattere interdisciplinare e  di
ampliare e completare la formazione e la preparazione scientifica dei
giovani. 
  Art.  78.  -  Organo  direttivo  del  seminario  e'  il   consiglio
direttivo. Il  consiglio  direttivo  e'  nominato  dal  consiglio  di
facolta'; esso e' costituito da  cinque  professori  ufficiali  della
facolta' di agraria, almeno tre dei quali appartenenti agli  istituti
di miglioramento  genetico  delle  piante  agrarie,  di  agronomia  e
coltivazioni erbacee e di zootecnia. 
  Art. 79. - Il consiglio direttivo stabilisce le linee  generali  di
sviluppo e le attivita' scientifiche del seminario. 
  Art. 80. - Il consiglio direttivo  nomina  tra  i  suoi  membri  un
direttore. Il consiglio e il direttore durano in carica tre anni. 
  Gli atti amministrativi hanno la firma  del  direttore  che  e'  il
responsabile del seminario. 
  Art. 81. - Il seminario ha sede presso l'istituto di  miglioramento
genetico nelle piante agrarie. 
  Art. 129 - all'elenco degli  istituti,  annessi  alla  facolta'  di
medicina veterinaria, sono aggiunti i seguenti istituti policattedra: 
    istituto di clinica medica veterinaria: 
      istituto di ispezione degli alimenti; 
      istituto di patologia delle malattie infettive  e  parassitarie
degli animali domestici; 
      istituto di alimentazione e nutrizione animale; 
      istituto di zootecnica. 
    L'art. 130, relativo al centro  di  microscopia  elettronica,  e'
abrogato e sostituito dal seguente: 
      E' istituito presso l'Universita' degli studi di Bari un centro
di microscopia elettronica. Esso ha sede propria e  svolge  attivita'
scientifica e didattica in campo medico, biologico e abiologico. 
    Il centro e'  diretto  da  un  comitato  esecutivo  composto  dal
direttore e da sette  membri  in  rappresentanza  delle  facolta'  di
medicina  e  chirurgia,  ingegneria,  scienze,   agraria,   farmacia,
economia e commercio e medicina veterinaria. 
  Il direttore e'  nominato,  per  un  quinquennio,  dal  rettore  su
proposta dei  rappresentanti  delle  facolta'  in  seno  al  comitato
esecutivo  fra  i  professori  ufficiali  dell'Universita'  di   Bari
particolarmente competenti nel campo della microscopia elettronica. 
  I  membri  rappresentanti  delle  facolta'   sono   designati   dai
rispettivi consigli di facolta'; essi durano in carica per due anni e
possono essere confermati. 
  Al comitato esecutivo e' devoluta la responsabilita' dell'attivita'
scientifica e della gestione tecnica ed amministrativa del centro. 
  Il centro dispone di un fondo destinato sia al  mantenimento  e  al
miglioramento delle attrezzature sia alle spese di gestione. 
  Detti fondi sono costituiti da: 
    a) una dotazione annuale stabilita, su proposta del rettore,  dal
consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bari; 
    b) fondi provenienti da enti pubblici o privati, sia sotto  forma
di donazione, sia in seguito a richieste del comitato esecutivo; 
    c) contributo dei vari istituti o  ricercatori  per  le  ricerche
eseguite. 
  Il  funzionamento  del  centro  e'  disciplinato  da  un   apposito
regolamento. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1978 
  Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 333