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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1245

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-8-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di Bari, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della
pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Art.  85 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
    biogeografia;
    embriologia sperimentale;
    geologia storica.
  Nello  stesso articolo, l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal
seguente:
  "L'esame  di laurea consiste nella discussione di una dissertazione
scritta (tesi). Tale dissertazione deve essere presentata in triplice
copia,  almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta
di laurea".
  L'art.  107,  relativo  alla  costituzione  del  comitato direttivo
dell'osservatorio  di  geofisica  e  fisica  cosmica,  e'  abrogato e
sostituito dal seguente:
  "Il  comitato  direttivo  e' costituito da tre professori ufficiali
dell'Universita'  di  Bari  nominati  dal  rettore  su proposta della
facolta' di scienze.
  Di  essi  due  sono  scelti tra i professori del corso di laurea in
scienze  geologiche  e uno del corso di laurea in fisica della stessa
facolta'.
  Tali professori avranno la qualifica di membri effettivi e potranno
essere  sostituiti  in  caso  di  assenza o impedimento da due membri
supplenti  nominati  anche dal rettore, su proposta della facolta' di
scienze  fra  i professori ufficiali della facolta' stessa e graduati
secondo l'anzianita' di servizio".
  Gli  articoli  266  e  267,  relativi  all'ordinamento della scuola
speciale  di  ortottisti-assistenti  di oftalmologia, sono abrogati e
sostituiti dai seguenti:

      Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia

  Art. 266. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia
dell'Universita'  di  Bari  una  scuola  speciale di preparazione per
ortottisti-assistenti  di  oftalmologia che ha sede presso la clinica
oculistica di questa Universita'.
  Art.  267.  -  La  scuola  ha  lo  scopo  di  dare una preparazione
completa,  teorico-pratica,  istruendo gli allievi sui problemi della
motilita' oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della
visione binoculare, del trattamento pre e postoperatorio dei pazienti
strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione
e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.
  La    durata    del    corso   per   conseguire   il   diploma   di
ortottista-assistente  di oftalmologia e' di tre anni. Ne sono titoli
di  ammissione  il  possesso  di un diploma legalmente valido ai fini
della  iscrizione all'Universita' ai sensi dell'art. 1 della legge n.
910  dell'11  dicembre  1969  e la conoscenza di una lingua straniera
(inglese, francese, tedesco, spagnola).
  Art.  268.  -  Gli  aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso
sono  tenuti  a  sostenere  un esame di ammissione consistente in una
prova  di  cultura  generale  e  in una prova per la conoscenza della
lingua  straniera.  E'  richiesto  un  certificato  di sana e robusta
costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.
  Art.  269. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola e' di
15  per  anno  accademico, con un numero non superiore a 5 unita' per
ciascun  anno  di  corso. Qualora le domande di iscrizione fossero in
numero  superiore  al  massimo previsto, il consiglio della scuola si
riserva  di  provvedere  ad  una  scelta  tra  gli  idonei in base ai
risultati  delle  prove  di  ammissione;  gli  idonei  possono essere
ammessi  anche  in soprannumero in rapporto a posti che si rendessero
vacanti  nel  corso  del  secondo o terzo anno. I ripetenti e i fuori
corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.
  Art. 270. - Il direttore della scuola e' il titolare della cattedra
di  clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto
dal  titolare  della  cattedra  di  clinica  oculistica,  sentito  il
consiglio della scuola.
  Art.  271.  -  L'anno  accademico  ha  inizio  e termine nelle date
stabilite  dalle  leggi  in vigore per l'istruzione universitaria. La
frequenza e' obbligatoria.
  Art.  272.  -  Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni
pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      1) elementi di anatomia dell'apparato visivo del S.N.C.;
      2)  fisiologia  dell'occhio,  della  motilita'  oculare,  della
visione binoculare;
      3) ottica fisica e fisiopatologica;
      4) ortottica I;
      5) psicologia infantile.
    2° Anno:
      1) elementi di patologia oculare;
      2) elementi di farmacologia oculare;
      3) elementi di neurooftalmologia;
      4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
      5) ortottica II.
    3° Anno:
      1)   tecniche   semeiologiche   dell'apparato   visivo   (esame
refrazione,   contattologia,   adattometria,   campo   visivo,  senso
cromatico);
      2)  tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e
tonografia;    ERG,    EOG,    EMG;    ecografia;    retinografia   e
fluorangiografia);
      3) ortottica III;
      4) nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'eta' infantile;
      5) legislazione sanitaria.
  Art.  273.  -  L'intero  corso  di  studi  e' costituito da lezioni
teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi,
dell'internato  per  l'intero periodo di corso di studi nella clinica
oculistica.
  La  frequenza  viene  comprovata  dalla attestazione rilasciata sul
libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attivita' pratica dal
direttore della scuola. L'attestazione di frequenza e' indispensabile
ai fini dell'ammissione agli esami.
  Art.  274. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un
esame  sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non
abbiano   superato   gli  esami  prescritti,  essi  rimarranno  nella
posizione di ripetenti.
  Art.  275.  -  Gli esami di profitto consistono in prove pratiche e
teoriche.
  Art.  276.  -  Alla  fine del corso gli allievi devono sostenere un
esame  di  diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta
su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal
direttore  della  scuola  e  in  una  prova  pratica stabilita da una
commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono
ripresentarsi  all'esame  di  diploma dopo un altro anno di frequenza
alla  scuola  ma  se  al  secondo  anno  non sia loro riconosciuta la
idoneita' saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
  Art.  277.  -  Gli  esami  di profitto e di diploma si danno in due
sessioni,  la  prima  estiva  che  ha  inizio subito dopo la chiusura
annuale  dei  corsi  e  la  seconda  autunnale,  nel mese che precede
l'inizio del nuovo anno accademico.
  Art. 278. - Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto
e  di  diploma sono nominate dal preside della facolta' di medicina e
chirurgia su proposta del direttore della clinica. Le commissioni per
gli  esami  di  ammissione e di profitto sono composte da tre membri:
direttore  della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola
stessa.  La  commissione  per  gli esami di diploma e' costituita dal
direttore  della  scuola,  presidente, e da quattro membri scelti tra
gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti.
  Art.  279. - Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti
restano cosi' destinate:

    tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
    soprattassa annuale di esami . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000
    tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000
    tassa annuale di iscrizione per studenti fuori corso. . L. 30.000
    contributo di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000

  Art.  280.  - Al funzionamento della suddetta scuola si provvedera'
con  il  provento  delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli
iscritti  e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o
privati.
  Art.  281.  -  Le  diplomate  della scuola per ortottiste, ai sensi
dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, potranno essere
ammesse  al  terzo  anno  della  scuola  speciale  per  ortottisti  e
assistenti  di  oftalmologia,  con  l'obbligo di sostenere e superare
tutti  gli esami del terzo anno e relativa tesi, secondo le modalita'
previste, sempre che abbiano esercitato con continuita' una attivita'
professionale adeguata e documentata.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1978
  Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 307