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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1244

Modificazioni all'ordinamento didattico del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-8-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  La  tabella  XXVII-bis, annessa al regio decreto 30 settembre 1938,
n.  1652,  concernente l'ordinamento del corso di laurea in chimica e
tecnologia  farmaceutiche  della  facolta' di farmacia, e' modificato
nel  senso  che  l'insegnamento  fondamentale  nel biennio di chimica
generale ed inorganica perde l'asterisco.
  Nello   stesso  corso  di  laurea  i  primi  due  commi  successivi
all'elenco   degli   insegnamenti   complementari   sono  abrogati  e
sostituiti dai seguenti:

  Le  materie  segnate  con  un  asterisco sono comuni alla laurea in
farmacia;  quelle  segnate con due asterischi sono comuni alla laurea
in chimica.
  Nelle  facolta' di farmacia che conferiscono la laurea in chimica e
tecnologia  farmaceutiche  e  nelle  quali  un posto di professore di
ruolo  sia  ricoperto  da  un  professore  di  chimica organica i due
insegnamenti  di  chimica  organica  I  e  chimica  organica  II sono
indipendenti  da quelli del corso di laurea in chimica nella facolta'
di  scienze, mentre nelle facolta' nelle quali un posto di professore
di  ruolo non sia ricoperto da un professore di chimica organica, uno
dei  due  insegnamenti di chimica organica (chimica organica I oppure
chimica organica II) e' indipendente da quello del corso di laurea in
chimica  nella facolta' di scienze. Viene lasciata al consiglio della
facolta'  di  farmacia  la  decisione  circa  l'autonomia  dell'uno o
dell'altro  dei  due  insegnamenti,  seguendo  la  procedura  di  cui
all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1978
  Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 336