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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1238

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 12-8-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di Bari, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della
pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Art.  89  - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso
di laurea in scienze geologiche e' aggiunto il seguente:
      petrografia delle rocce sedimentarie.
    Nello   stesso   articolo,   dopo   l'elenco  degli  insegnamenti
complementari,  il  secondo comma e' soppresso e dopo il quarto comma
sono aggiunti i seguenti:

    L'esame  di  geografia  fisica deve essere preceduto da quello di
geografia.
  L'esame  di  geologia  deve essere preceduto da quello di geografia
fisica e da quello di mineralogia.
  L'esame   di   petrografia  deve  essere  preceduto  da  quello  di
mineralogia.
  L'esame  di  fisica  terrestre  deve  essere preceduto da quello di
fisica  sperimentale,  e  prima  dell'ultimo  comma  e'  aggiunto  il
seguente:

  L'esame   di  petrografia  delle  rocce  sedimentarie  deve  essere
preceduto da quello di mineralogia.
  L'art.  90,  relativo  alle  modalita'  dell'esame  di  laurea,  e'
modificato  nel  senso che nel primo comma sono soppresse le seguenti
parole: "di una prova di cultura generale".
  Nello stesso articolo il secondo comma e' soppresso.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1978
  Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 311