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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1235

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-8-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n.  1058 e modificato con regio decreto 5
ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Padova  e  convalidati  dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Gli  articoli  137,  143,  269,  274,  279,  292, 300, 309 e 345,
relativi  alle  tasse  ed  ai  contributi  dovuti  dagli  iscritti ai
seminari  ed  ai  corsi  di  perfezionamento  e  di specializzazione,
annessi  alla  facolta'  di  scienze matematiche, fisiche e naturali,
sono modificati nel modo seguente:

    All'art.  137,  relativo  al  seminario di scienze biologiche, le
parole:  "una  tassa di iscrizione il cui ammontare viene stabilito",
si sostituiscono con: "i contributi stabiliti".
  All'art.  143,  relativo  al  seminario  di  scienze geologiche, le
parole:  "una  tassa di iscrizione il cui ammontare viene stabilito",
si sostituiscono con: "i contributi stabiliti".
  All'art. 269, relativo al corso di perfezionamento in matematica ad
indirizzo  applicativo,  le  parole:  "le  tasse  di  iscrizione e le
sopratasse  vengono  fissate",  si  sostituiscono  con: "gli studenti
versano i contributi fissati".
  All'art. 274, relativo al corso di perfezionamento in matematica ad
indirizzo  didattico,  le  parole:  "le  tasse  di  iscrizione  e  le
sopratasse  vengono  fissate",  si  sostituiscono  con: "gli studenti
versano i contributi fissati".
  All'art. 279, relativo al corso di perfezionamento in matematica ad
indirizzo  scientifico,  le  parole:  "le  tasse  di  iscrizione e le
sopratasse  vengono  fissate",  si  sostituiscono  con: "gli studenti
versano i contributi fissati".
  All'art.  292,  relativo  al  corso  di  specializzazione  in studi
talassografici,  le  parole:  "Le  tasse e", si sostituiscono con: "I
contributi".
  All'art.  300,  relativo alla scuola di specializzazione in chimica
analitica,  le  parole:  "delle  tasse",  si  sostituiscono con: "dei
contributi".
  All'art.  309,  relativo alla scuola di specializzazione in chimica
nucleare, si sostituisce l'intero testo con il seguente:

  Gli iscritti sono tenuti a versare la tassa annuale di L. 50.000 in
una  unica  rata,  piu' gli eventuali contributi che verranno fissati
dal  consiglio  di  amministrazione  su  proposta  del  consiglio  di
facolta'.
  All'art.  345,  relativo  alla scuola di perfezionamento in scienza
delle  macromolecole, le parole: "delle tasse", si sostituiscono con:
"dei contributi".
  L'art.  306,  relativo  all'ordinamento degli studi della scuola di
specializzazione  in chimica nucleare, e' modificato nel senso che e'
aggiunto il seguente corso semestrale:
    elementi di diritto e di legislazione sociale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1978
  Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 334