stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1226

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 1-8-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato
con  decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e
successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Ancona  e  convalidati  dal Consiglio superiore
della pubblica nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Ancona, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Dopo  l'art. 28 sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi
alla  istituzione  della  scuola  diretta a fini speciali per tecnici
fisiopatologi:

    Scuola  di perfezionamento per neurofisiopatologi (Scuola diretta
a fini speciali)
  Art.   29.   La  scuola  ha  lo  scopo  di  preparare  gli  allievi
all'esercizio   della   professione  di  tecnico  neurofisiopatologo,
mediante   l'insegnamento   teorico   di   discipline   di   base   e
professionali, integrato da esercitazioni e tirocini professionali.
  Art.  30.  -  La  scuola speciale per tecnici neurofisiopatologi ha
sede presso l'istituto delle malattie del sistema nervoso.
  Art. 31. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del
diploma  e'  di  due  anni  accademici.  Le  lezioni  teoriche  ed il
tirocinio pratico saranno svolti presso l'Istituto delle malattie del
sistema  nervoso,  secondo  le  modalita'  che  saranno stabilite dal
consiglio  della  scuola. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza
alle  lezioni,  ai  seminari  ed  ai  tirocini  pratici,  secondo  le
modalita' stabilite dal consiglio della scuola.
  Art.  32. - Sono ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi in
possesso  del  titolo  di  studio  della  scuola media superiore, che
abbiano superato un colloquio attitudinale che si svolgera' presso la
sede della scuola all'inizio dell'anno accademico.
  Art.  33.  -  Il  numero massimo dei posti disponibili e' stabilito
nella misura di 30; 15 per ciascun anno di corso.
  I candidati non devono aver superato il 30° anno.
  1° Anno:
    1) elementi di elettrotecnica;
    2)   elementi  di  tecnica  elettronica  e  nozioni  pratiche  di
riparazione delle apparecchiature biomediche (biennale);
    3) nozioni generali di biochimica e biofisica;
    4) nozioni generali di anatomia e fisiologia;
    5) anatomia dell'apparato motore e del sistema nervoso;
    6)  nozioni pratiche e teoriche di fisiologia del sistema nervoso
(biennale);
    7)   nozioni  pratiche  e  teoriche  di  elettroencefalografia  e
neurofisiologia clinica (biennale).
  2° Anno:
    1)   elementi  di  tecnica  elettronica  e  nozioni  pratiche  di
riparazione delle apparecchiature biomediche;
    2) nozioni pratiche e teoriche di fisiologia del sistema nervoso;
    3) nozioni di patologia e clinica dell'apparato motore;
    4)    nozioni    pratiche   e   teoriche   di   elettromiografia,
elettrodiagnostica ed elettroterapia;
    5) nozioni di patologia del sistema nervoso;
    6)   nozioni  pratiche  e  teoriche  di  elettroencefalografia  e
neurofisiologia   clinica,   7)   nozioni   teoriche  e  pratiche  di
ecoencefalografia,   reoencefalografia   e  metodi  di  registrazione
poligrafica.
  Nel  secondo anno viene dato particolare risalto alle dimostrazioni
pratiche. I corsi saranno integrati da conferenze e da seminari sulle
materie di insegnamento.
  Art.  34. - Per essere ammessi al secondo anno gli allievi dovranno
aver  superato gli esami di cui ai punti 1), 3), 4), 5) dell'articolo
precedente.
  Art.  35.  -  L'esame  finale  per  il conseguimento del diploma di
tecnico  neurofisiopatologo consiste in un esame scritto ed una prova
pratica,  previo  superamento  degli  esami di profitto relativi alle
materie  di  insegnamento  di  cui ai punti 6), 7), 8), 9), 10), 11),
12),  13),  14)  dell'art. 39, con cui l'allievo dovra' dimostrare di
aver  raggiunto un livello di preparazione adeguato nelle materie che
sono  oggetto  di  insegnamento.  L'esame  di  diploma  dovra' essere
superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione.
  Art.  36.  -  Il direttore della scuola e' un professore ordinario,
straordinario,  aggregato della facolta' medica di Ancona, del gruppo
delle   discipline   neuropsichiatriche.  Esso  viene  designato  dal
consiglio  di facolta' di medicina e chirurgia e nominato con decreto
del  rettore.  Il  direttore della scuola puo' farsi coadiuvare da un
segretario nominato su sua proposta. Il direttore medesimo propone al
consiglio  di facolta', che delibera, i docenti dei vari insegnamenti
scelti  tra  il  corpo  accademico  della  stessa  Universita'  o tra
personale ospedaliero qualificato all'uopo.
  Art.  37. - Il consiglio della scuola e' costituito dal direttore e
dal corpo docente della scuola.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978
  Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 358