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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1220

Modificazione allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 28-7-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Istituto universitario di architettura di
Venezia,  approvato  con  regio  decreto  20  aprile  1939, n. 1030 e
modificato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 4 novembre
1950, n. 1129, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Istituto  universitario di architettura di Venezia e convalidati
dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia,
approvato  e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
    L'art. 3 e' soppresso e sostituito dal seguente:
      L'Istituto universitario di architettura di Venezia comprende i
seguenti istituti scientifici e laboratori ufficiali:
        istituto di analisi critica e storica;
        istituto di analisi economica e sociale del territorio;
        istituto di pianificazione territoriale e urbanistica;
        istituto di teoria e tecnica della progettazione;
        laboratorio di scienza delle costruzioni.
  Detti  istituti e relativi laboratori potranno essere integrati con
altri  istituti  progressivamente  con deliberazioni del consiglio di
facolta'   che   fissa  le  relative  competenze,  i  regolamenti  di
funzionamento ed i finanziamenti.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978
  Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 365