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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 1214

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 27-7-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita' di Pavia, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della
pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Art.  52 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
    linguistica generale;
    linguistica applicata;
    sociolinguistica;
    teoria della letteratura;
    geografia umana;
    storia del pensiero scientifico;
    metodologia didattica.
  Art.  53 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea  in  lingue  e  letterature  straniere moderne sono aggiunti i
seguenti:
    geografia umana;
    linguistica applicata;
    psicolinguistica;
    sociolinguistica;
    metodologia didattica;
    pedagogia sperimentale.
  Art.  54 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
    storia del pensiero scientifico;
    metodologia didattica;
    linguistica generale;
    sociolinguistica.
  Art.  59 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto il seguente:
    immunoematologia.
  Lo  stesso  elenco  e'  modificato  nel  senso che gli insegnamenti
complementari  di  statistica sanitaria e chirurgia pediatrica mutano
rispettivamente la denominazione in quella di:
    biometria e statistica medica;
    clinica chirurgia pediatrica.
  L'art.  77, relativo alla propedeuticita' degli esami per la laurea
in  farmacia,  e'  modificato  nel  senso che e' aggiunto il seguente
ultimo comma:
  "Gli  esami  di esercitazioni di chimica farmaceutica tossicologica
I,   II   e   III  devono  essere  sostenuti  e  superati  in  ordine
progressivo".
  Dopo  l'art.  85,  e  con  lo  spostamento  della numerazione degli
articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo
alla   propedeuticita'  degli  esami  per  la  laurea  in  chimica  e
tecnologia farmaceutiche.
  Art.  86.  -  L'esame  di  chimica  farmaceutica  I non puo' essere
sostenuto  se  prima  non  siano  stati superati gli esami di chimica
generale   ed   inorganica  e  di  chimica  organica  I;  l'esame  di
farmacologia  non  puo'  essere  sostenuto  se  prima non siano stati
superati gli esami di botanica e di fisiologia generale.
  L'esame  di  fisiologia generale non puo' essere sostenuto se prima
non  si  sia superato l'esame di anatomia umana; l'esame di tecnica e
legislazione  farmaceutica  non  puo'  essere  sostenuto se prima non
siano   stati  superati  gli  esami  di  chimica  farmaceutica  e  di
farmacologia;  l'esame  di  chimica  degli alimenti non potra' essere
sostenuto  se  prima  non  siano  stati superati gli esami di chimica
organica I e di analisi chimicofarmaceutiche II.
  L'esame di chimica biologica non puo' essere sostenuto se prima non
sia stato superato l'esame di chimica organica I.
  L'esame  di  chimica  fisica non puo' essere sostenuto se prima non
siano  stati  superati  gli  esami  di istituzioni di matematiche, di
chimica generale ed inorganica e di fisica.
  L'esame  di  laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei
farmaci  non  potra'  essere  sostenuto  se  prima  non saranno stati
superati gli esami di chimica organica I e II.
  L'esame  di  analisi  chimico-farmaceutiche  III  non  puo'  essere
sostenuto   se   non   saranno   superati   gli   esami   di  analisi
chimico-farmaceutiche I e analisi chimicofarmaceutiche II.
  L'esame  di  metodi  fisici  in  chimica  organica  non puo' essere
sostenuto  se  prima  non saranno stati superati gli esami di chimica
organica I e chimica fisica.
  L'esame   di  saggi  e  dosaggi  farmacologici  non  potra'  essere
sostenuto se prima non verra' superato l'esame di farmacologia.
  Per  essere  ammesso al corso di analisi chimico-farmaceutiche I lo
studente   deve   aver   superato  l'esame  di  chimica  generale  ed
inorganica.
  Per  essere  ammesso ai corsi di analisi chimico-farmaceutiche III,
di  lab. preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci e di chimica
degli  alimenti  lo  studente  deve  aver superato l'esame di chimica
organica I.
  L'esame  di  laurea  in chimica e tecnologia farmaceutiche consiste
in:
    1) un'analisi qualitativa da eseguirsi nel laboratorio di chimica
farmaceutica  e  tossicologica,  alla  presenza  di almeno tre membri
della commissione esaminatrice;
    2)  una prova di riconoscimento e saggi di purezza, qualitativi e
quantitativi, di due prodotti farmaceutici, iscritti nella F.U.I., da
eseguirsi come sopra;
    3)  una  prova  di riconoscimento di droghe, inclusi procedimenti
biologici,  da  eseguirsi nell'istituto di farmacologia alla presenza
di almeno tre membri della commissione esaminatrice;
    4)   preparazione  di  medicamento,  iscritto  nella  F.U.I.,  da
eseguirsi  nell'istituto  di  chimica  farmaceutica  alla presenza di
almeno tre membri della commissione esaminatrice;
    5)  discussione  sui  risultati  delle predette prove e su di una
dissertazione  sperimentale,  svolta  sopra  un  argomento scelto dal
candidato  sul  campo  delle  discipline eseguite durante il corso di
studi;
    6) prova orale di cultura tecnica.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978
  Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 344