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LEGGE 8 giugno 1978, n. 306

Ulteriore finanziamento di provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 13-7-1978
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  provvedere  agli  interventi  di  competenza del Ministero dei
lavori pubblici per completare l'opera di ricostruzione in dipendenza
dei  danni  causati  dalla  catastrofe  del  Vajont, in aggiunta alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  dall'articolo  1  della  legge  23
dicembre  1970,  n.  1042,  e dell'articolo 5 della legge 19 dicembre
1973,  n.  837,  e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  lire 18.000
milioni.
  Lo stanziamento verra' cosi' ripartito:
    a)  lire 4.200 milioni per contributi di cui all'articolo 6 della
legge 31 maggio 1964, n. 357, sulla ricostruzione privata;
    b)  lire  13.800  milioni per il finanziamento delle opere di cui
all'articolo  1 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con priorita' per
quelle  igienico-sanitarie,  di edilizia scolastica e di collegamenti
viari a servizio degli abitati.
  La  somma  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma precedente verra'
assegnata:
    1)  per  4.000  milioni alla regione Friuli-Venezia Giulia per la
parte  di  sua  competenza  e  al  provveditorato  opere pubbliche di
Trieste;
    2)  per  9.800  milioni  alla  regione Veneto e al provveditorato
opere pubbliche di Venezia.