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LEGGE 8 giugno 1978, n. 306

Ulteriore finanziamento di provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-7-1978 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici per completare l'opera di ricostruzione in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, e dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 18.000 milioni.
Lo stanziamento verrà così ripartito:
a) lire 4.200 milioni per contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sulla ricostruzione privata;
b) lire 13.800 milioni per il finanziamento delle opere di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con priorità per quelle igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di collegamenti viari a servizio degli abitati.
La somma di cui alla lettera b) del comma precedente verrà assegnata:
1) per 4.000 milioni alla regione Friuli-Venezia Giulia per la parte di sua competenza e al provveditorato opere pubbliche di Trieste;
2) per 9.800 milioni alla regione Veneto e al provveditorato opere pubbliche di Venezia.