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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1185

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-6-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n. 1073 e modificato con regio decreto 16
ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Catania  e  convalidati dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Art. 51
  all'elenco  degli insegnamenti complementari del corso di laurea in
medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
    diagnostica chirurgica endoscopica;
    urologia pediatrica;
    oftalmologia pediatrica;
    otorinolaringoiatria pediatrica;
    dermatologia pediatrica;
    malattie del ricambio del bambino;
    medicina d'urgenza;
    fisiopatologia medica;
    semeiotica neurologica;
    angiologia;
    andrologia.
  Nello   stesso   elenco   l'insegnamento  di  tecniche  chirurgiche
complementari  in  terapia oncologica muta la denominazione in quella
di chirurgia oncologica.
  Gli  articoli  273,  274,  275, 276, 277, 278, relativi alla scuola
speciale  per  ortottiste  che  muta  la  denominazione  in quella di
ortottisti-assistenti di oftalmologia, sono abrogati e sostituiti dai
seguenti:

      Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia

  Art. 273. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia
dell'Universita'  di  Catania una scuola speciale di preparazione per
ortottisti-assistenti  di  oftalmologia che ha sede presso la clinica
oculistica di questa Universita'.
  Art.  274.  -  La  scuola  ha  lo  scopo  di  dare una preparazione
completa,  teorico-pratica,  istruendo gli allievi sui problemi della
motilita' oculare, della ambliopia; delle tecniche diagnostiche della
visione binoculare, del trattamento pre e postoperatorio dei pazienti
strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione
e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.
  La    durata    del    corso   per   conseguire   il   diploma   di
ortottista-assistente di oftalmologia e' di tre anni.
  Ne  sono  titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente
valido ai fini della iscrizione alla Universita' ai sensi dell'art. 1
della  legge  n.  910  dell'11  dicembre  1969 e la conoscenza di una
lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).
  Art.  275.  -  Gli  aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso
sono  tenuti  a  sostenere  un esame di ammissione consistente in una
prova  di  cultura  generale  e  in una prova per la conoscenza della
lingua  straniera.  E'  richiesto  un  certificato  di sana e robusta
costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.
  Sono ammessi al terzo anno della scuola, con l'obbligo di tutti gli
esami del terzo anno e della tesi, le diplomate delle scuole speciali
per  ortottiste ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933,
n.  1592,  purche'  abbiano  esercitato con continuita' una attivita'
professionale adeguata e documentata.
  Art.  276. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola e' di
due a sei per anno di corso. Qualora le domande di iscrizione fossero
in  numero  superiore  al numero massimo previsto, il consiglio della
scuola  si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base
ai  risultati  delle  prove  di ammissione; gli idonei possono essere
ammessi  anche  in soprannumero in rapporto a posti che si rendessero
vacanti  nel  corso  del  secondo e terzo anno. I ripetenti e i fuori
corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.
  Art. 277. - Il direttore della scuola e' il titolare della cattedra
di  clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto
dal  titolare  della  cattedra  di  clinica  oculistica,  sentito  il
consiglio della scuola.
  Art.  278.  -  L'anno  accademico  ha  inizio  e termina nelle date
stabilite  dalle  leggi  in vigore per l'istruzione universitaria. La
frequenza e' obbligatoria.
  Art.  279.  -  Il corso comprende lezione teoriche ed esercitazioni
pratiche.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
      fisiologia  dell'occhio, della motilita' oculare, della visione
binoculare;
      ottica fisica e fisiopatologica;
      ortottica I;
      psicologia infantile.
    2° Anno:
      elementi di patologia oculare;
      elementi di farmacologia oculare;
      elementi di neurooftalmologia;
      nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
      ortottica II.
    3° Anno:
      tecniche  semeiologiche  dell'apparato visivo I (es. refrazione
contattologica, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
      tecniche  semeiologiche  ed  elettrofisiologiche  (tonometria e
tonografia,    ERG,    EOG,    EMG,    ecografia,    retinografia   e
fluoroangiografia);
      ortottica III;
      nozioni di riabilitazione senso motorio nell'eta' infantile;
      legislazione sanitaria.
  Art.  280.  -  L'intero  corso  di  studi  e' costituito da lezioni
teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi,
dell'internato  per  l'intero periodo di corso di studi nella clinica
oculistica.   La   frequenza   viene  comprovata  dalla  attestazione
rilasciata   sul  libretto  di  iscrizione  dagli  insegnanti  e  per
l'attivita'  pratica  dal  direttore  della scuola. L'attestazione di
frequenza e indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.
  Art.  281. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un
esame  sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non
abbiano   superato   gli  esami  prescritti,  essi  rimarranno  nella
posizione di ripetenti.
  Art.  282.  -  Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e
pratiche.
  Art.  283.  -  Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un
esame  di  diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta
su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal
direttore  della  scuola  e  in  una  prova  pratica stabilita da una
commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono
ripresentarsi  all'esame  di  diploma dopo un altro anno di frequenza
alla  scuola  ma  se  al  secondo  anno  non sia loro riconosciuta la
idoneita' saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
  Art.  284.  -  Gli  esami  di profitto e di diploma si danno in due
sessioni,  la  prima  estiva  che  ha  inizio subito dopo la chiusura
annuale  dei  corsi,  la  seconda  autunnale,  nel  mese  che precede
l'inizio del nuovo anno accademico.
  Art. 285. - Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto
e  di  diploma sono nominate dal preside della facolta' di medicina e
chirurgia su proposta del direttore della clinica. Le commissioni per
gli  esami  di  ammissione e di profitto sono composte da tre membri:
direttore  della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola
stessa.  La  commissione  per  gli esami di diploma e' costituita dal
direttore  della  scuola,  presidente,  e  da  quattro scelti fra gli
insegnanti della scuola stessa o altri docenti.
  Art.  286. - Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti
restano cosi' destinate:

    tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
    tassa annuale per iscrizione studenti fuori corso. . . . L. 5.000
    soprattassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
    tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000
    contributi di laboratorio. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000

  Art.  287.  - Al funzionamento della suddetta scuola si provvedera'
con  i  proventi  delle  tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli
iscritti  e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o
privati.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                              MALFATTI

                                                                LEONE

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1978
  Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 276