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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1978, n. 102

Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1986)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-4-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  8  agosto 1977, n. 546, concernente ricostruzione
delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto
colpite dal terremoto nel 1976;
  Udito  il  parere della Commissione parlamentare prevista dall'art.
34 della legge 8 agosto 1977, n. 546;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro  e  con  il Ministro incaricato per il
coordinamento   delle   iniziative   per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A   decorrere   dall'anno   accademico  1977-78  e'  istituita,  in
conformita'  di  quanto  disposto  dall'art.  26 della legge 8 agosto
1977,  n. 546, l'Universita' statale degli studi di Udine. Essa ha il
fine  di  contribuire  al  progresso civile, sociale e alla rinascita
economica  del  Friuli  e comprende le seguenti facolta' e i corsi di
laurea a fianco di ciascuna indicati:
    1) Lingue e letterature straniere:
      a) corso di laurea in lingue e letterature straniere.
  Nell'ambito  della facolta' di lingue e letterature straniere sara'
valorizzato  in  particolare  lo  studio  delle  lingue e letterature
dell'Europa orientale.
    2) Ingegneria:
      a) corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo
e la pianificazione territoriale;
      b) corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali a
indirizzo economico-organizzativo.
    3) Scienze matematiche, fisiche e naturali:
      a) corso di laurea in scienze dell'informazione.
    4) Agraria:
      a) corso di laurea in scienze agrarie;
      b) corso di laurea in scienze della preparazione alimentare;
      c) corso di laurea in scienze della produzione animale.
    5) Lettere e filosofia:
      a)  corso  di  laurea  in  conservazione  dei  beni culturali a
indirizzi:
        archivistici e librari;
        architettonici, archeologici e dell'ambiente;
        mobili e artistici.
  L'ordinamento didattico del corso di laurea terra' conto dei filoni
originali  della  cultura,  della  lingua,  delle  tradizioni e della
storia del Friuli.
  L'Universita'  e'  compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1),
del  testo delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,  e  successive  modificazioni e
integrazioni.
  La  facolta' di lingue e letterature straniere della Universita' di
Trieste funzionante in. Udine, passa dall'Universita' di Trieste alla
Universita'  di  Udine. Le relative dotazioni didattiche e i rapporti
connessi sono trasferiti all'Universita' di Udine.
  I  corsi  sdoppiati  del  biennio  propedeutico  della  facolta' di
ingegneria   dell'Universita'   di  Trieste,  funzionanti  in  Udine,
autorizzati  limitatamente  all'anno accademico 1977-78 dall'art. 26,
quinto  comma,  della  legge  8  agosto  1977,  n.  546,  cessano  di
funzionare  come  corsi sdoppiati e costituiscono corsi normali della
facolta'  di  ingegneria  dell'Universita'  di  Udine di cui al primo
comma, n. 2), del presente art. 1.
  In  attesa  della  riforma  dell'ordinamento  universitario e della
facolta'  di  medicina,  l'Universita'  degli  studi  di  Trieste  e'
autorizzata  a  stipulare  una  convenzione  con l'ospedale civile di
Udine  per  la istituzione in Udine, mediante sdoppiamento, dei corsi
di  insegnamenti  attinenti  al  triennio  clinico  e  di  scuole  di
specializzazione  della facolta' di medicina e chirurgia della stessa
Universita' di Trieste.
  L'Universita'  degli studi di Udine si organizzera' in dipartimenti
in  conformita'  di  quanto  sara'  disposto  dalla  legge di riforma
dell'ordinamento universitario.