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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1977, n. 1139

Norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-4-1978 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 dicembre 1972, n. 772 - Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, e le successive modificazioni contenute nella legge 24 dicembre 1974, n. 695;
Visto il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per gli affari esteri; Decreta:

Art. 1


I giovani iscritti nelle liste di leva di terra o di mare che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, quale modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, devono presentare apposita domanda, indirizzata al Ministro per la difesa, rispettivamente ai competenti uffici di leva di terra o a quelli di leva di mare, entro sessanta giorni dalla data dell'arruolamento.
Gli abili arruolati, ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare per motivi previsti dalla legge, che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, quale modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, il riconoscimento della obiezione di coscienza e non hanno presentato la domanda di cui al precedente comma, devono presentare apposita domanda, indirizzata al Ministro per la difesa, al distretto militare se arruolati nell'Esercito o nell'Aeronautica, alla capitaneria di porto se arruolati nel CEMM.
Detta domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui gli interessati sono effettivamente tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per ragioni di età o per essere venuti meno i motivi per ritardo o rinvio del servizio militare di leva.
I residenti all'estero presentano le domande di cui ai precedenti commi alle rappresentanze diplomatiche-consolari, entro i termini predetti e secondo le norme vigenti per la leva all'estero.