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DECRETO-LEGGE 30 marzo 1978, n. 80

Norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 1978, n. 215 (in G.U. 27/05/1978, n.145).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/1991)
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Testo in vigore dal: 1-4-1978
al: 27-5-1978
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la necessita' e l'urgenza di adottare norme per agevolare
la  mobilita' dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione
guadagni;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  per  il  bilancio e la programmazione
economica,   per   il   tesoro,   per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato e per le partecipazioni statali;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Limitatamente  al quadriennio di cui all'art. 3, primo comma, della
legge  12  agosto 1977, n. 675, la dichiarazione dello stato di crisi
aziendale prevista dall'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge
suindicata, opera gli stessi effetti della disdetta indicata all'art.
2112,  primo  comma,  del  codice civile nei confronti dei lavoratori
che, in conseguenza del trasferimento dell'azienda, sono assunti alle
dipendenze dell'acquirente.
  Le assunzioni di cui al comma precedente avvengono con le procedure
previste dall'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.