stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 marzo 1978, n. 80

Norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 1978, n. 215 (in G.U. 27/05/1978, n.145).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/1991)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-4-1978 al: 27-5-1978
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali; Decreta:

Art. 1


Limitatamente al quadriennio di cui all'art. 3, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la dichiarazione dello stato di crisi aziendale prevista dall'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge suindicata, opera gli stessi effetti della disdetta indicata all'art. 2112, primo comma, del codice civile nei confronti dei lavoratori che, in conseguenza del trasferimento dell'azienda, sono assunti alle dipendenze dell'acquirente.
Le assunzioni di cui al comma precedente avvengono con le procedure previste dall'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.