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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1977, n. 1079

Misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, dovute al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sino al 31 dicembre 1977.

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Testo in vigore dal: 4-3-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Visti gli articoli 15 e 16 della legge 8 agosto 1977, n. 556;
  Visto  l'accordo  preliminare  intervenuto  il  28  giugno  1977, e
confermato  il  28  ottobre  1977,  fra il Governo e i rappresentanti
della   Federazione   unitaria  CGIL-CISL-UIL  monopoli  di  Stato  e
dell'Associazione nazionale funzionari direttivi dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
  Vista la legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni;
  Considerato  che  nel  suddetto accordo si e' convenuto, per quanto
riguarda  le  misure  giornaliere  del  premio  per  l'incremento del
rendimento  industriale  da  corrispondere al personale non dirigente
che  presta  effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, di far luogo per l'anno 1977 in un'unica fase alla
determinazione  e  rideterminazione  delle misure stesse, a decorrere
dal 7 settembre 1977;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le finanze, di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  normali  misure  giornaliere  del  premio  per l'incremento del
rendimento  industriale, di cui all'art. 2 della legge 3 luglio 1970,
n.  483,  da  corrispondere,  a  decorrere  dal  7 settembre 1977, al
personale   non   dirigente  che  presta  effettivo  servizio  presso
l'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, sono indicate, per
ciascuna qualifica, nella tabella allegata al presente decreto.
  Le  misure giornaliere del suddetto premio indicate nella tabella A
allegata  alla  legge  3  luglio  1970,  n.  483, come sostituita dal
decreto ministeriale 11 settembre 1971, emanato ai sensi dell'art. 18
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1079,  restano  in  vigore  per  il personale delle qualifiche per le
quali  sono  previste  misure  giornaliere  inferiori  nella  tabella
allegata al presente decreto.