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LEGGE 27 dicembre 1977, n. 968

Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/02/1992)
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Testo in vigore dal: 19-1-1978
al: 10-3-1992
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                           Fauna selvatica

  La  fauna  selvatica  italiana costituisce patrimonio indisponibile
dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale.