stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 dicembre 1977, n. 962

Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, riguardante la contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera locale o ravvicinata.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 18-1-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Con  l'espressione  "sempreche'  non  godano  dei  benefici  di cui
all'articolo  14  della  legge 22 febbraio 1973, n. 27" contenuta nel
terzo  comma  dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, si
intende che l'applicazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo
pensioni  lavoratori  dipendenti,  nella misura prevista dallo stesso
articolo  17,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, comporta
l'esclusione  dai  benefici  di  cui  all'articolo  14 della legge 22
febbraio 1973, n. 27.
  L'aliquota  di  cui  sopra  si calcola sulle tabelle della gestione
marittimi  della Cassa nazionale per la previdenza marinara a partire
dal 1 gennaio 1976.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 dicembre 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - ANSELMI -
                                                 STAMMATI - LATTANZIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO