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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1977, n. 684

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di demanio marittimo.

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Testo in vigore dal: 23-9-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto lo statuto della regione siciliana, approvato  con  il  regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,  convertito  nella  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; 
  Viste  le  determinazioni  della  commissione  paritetica  prevista
dall'art. 43 dello statuto della regione; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri  per  le  finanze,  per  il  tesoro,  per  il
bilancio e la programmazione economica, per la difesa e per la marina
mercantile; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  In attuazione dell'art. 32 dello statuto  della  regione  siciliana
sono esclusi dal trasferimento alla regione i  beni  appartenenti  al
demanio marittimo utilizzati dall'amministrazione militare. 
  Qualora per le esigenze della  difesa,  l'amministrazione  militare
debba disporre di aree del demanio  marittimo  gia'  trasferite  alla
regione, tali aree vengono, a richiesta della stessa  amministrazione
militare, ritrasferite al demanio  ed  assegnate  all'amministrazione
militare. 
  Sono altresi' esclusi i beni del demanio marittimo  interessanti  i
servizi di carattere nazionale. 
  Per i beni trasferiti che si rendessero  successivamente  necessari
per la destinazione  ai  servizi  di  cui  al  comma  precedente,  la
retrocessione allo Stato avverra' su  richiesta  dell'amministrazione
competente e di intesa con la regione. 
  I provvedimenti di retrocessione vengono adottati con  decreto  del
Presidente della Repubblica. 
  Per il trasferimento dei beni del demanio marittimo  alla  regione,
si applicano in quanto compatibili le norme di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1961, n. 1825. 
  Il termine previsto  dall'art.  5,  primo  comma,  del  sopracitato
decreto e' elevato ad anni due e decorre dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  Qualora entro i termini previsti dal comma precedente  non  si  sia
provveduto alla formulazione degli elenchi di cui al citato  art.  5,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1°  dicembre
1961, n. 1825, vi provvede  l'amministrazione  regionale  avvalendosi
anche dei competenti uffici dello Stato. 
  Gli elenchi cosi' compilati saranno trasmessi  al  Ministero  delle
finanze ed ai Ministeri interessati per le previste intese.